Contrattazione

Penne, matite, spazzole, rinnovato il Ccnl

di Paola Sanna

Il 29 ottobre 2020 tra Associazione nazionale produttori articoli per scrittura e affini, Associazione nazionale produttori spazzole, pennelli, scope e preparatori relative a materie prime, Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil è stata sottoscritta l'ipotesi di rinnovo per i dipendenti di aziende produttrici di penne, matite, parti staccate di matite e penne e articoli affini e di aziende produttrici di spazzole, pennelli, scope e preparataci relative materie prime.
Il nuovo Ccnl decorre dal 1° gennaio 2019 e avrà scadenza il 31 dicembre 2021 sia per la parte economica che per la parte normativa.

Contratto a tempo parziale
Il contratto di lavoro a tempo parziale è disciplinato dall'articolo 25. In particolare:
- l'azienda può accettare richieste di lavoro a tempo parziale entro il limite complessivo dell'8% del personale in forza a tempo indeterminato;
- rispetto a quella già prevista viene definita una quota ulteriore di accoglimento (2%) delle domande di trasformazione dei contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presentate dai lavoratori rientranti dal congedo per maternità/paternità ovvero dai lavoratori per documentate esigenze di cura dei bambini fino a 13 anni.

Contratto a termine
Il contratto di lavoro a tempo determinato è disciplinato invece dall'articolo 26 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In estrema sintesi:
- il numero di lavoratori assunti con contratto a termine non può superare del 30% su base annua il numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato;
- il periodo di comporto nei casi di malattia e di infortunio non sul lavoro è complessivamente pari a un terzo della durata del contratto a tempo determinato con un minimo di 30 giorni. Il trattamento economico di malattia di competenza dell'azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto.

Previdenza complementare
A decorrere dal 1° gennaio 2022 il contributo a carico ditta destinato al Fondo Previmoda è elevato al 2 per cento. Inoltre le parti specificano che possono iscriversi al fondo i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi.

Assistenza sanitaria integrativa
Le parti si impegnano a garantire a tutti i lavoratori dei settori un fondo di assistenza sanitaria integrativa. Tale fondo deve essere finanziato con un contributo mensile pari a 12,00 euro a carico azienda per 12 mensilità per ogni lavoratore a tempo indeterminato o determinato con contratto pari o superiore a 12 mesi.

Trattamento economico
L'ipotesi di rinnovo prevede un aumento contrattuale pari a 68,00 euro per il livello 3 super.
L'aumento è erogato in tre rate così come segue:
- 25,00 euro con decorrenza 1° gennaio 2021;
- 25,00 euro con decorrenza 1° gennaio 2022;
- 18,00 euro con decorrenza 1° luglio 2022.

Elemento perequativo
I datori di lavoro sono tenuti a erogare, in assenza di contrattazione aziendale o nel caso in cui la contrattazione si chiudesse senza accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, una somma annua a titolo perequativo.
Tale somma, pari a 275,00 euro lordi per l'anno 2020 e a 300,00 euro per gli anni successivi:
- è da intendersi omnicomprensiva di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali compreso il Tfr;
- deve essere corrisposta con la retribuzione di dicembre di ciascun anno;
- deve essere riproporzionata pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio, considerando come mese intero le frazioni di mese pari a 15 giorni.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©