Contrattazione

Rinnovato il Ccnl telecomunicazioni

di Silvia Cainelli

In data 12 novembre 2020 tra l'Assotelecomunicazioni – Asstel, Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione. Il presente accordo decorre dalla data di stipula e scadrà il 31 dicembre 2022 sia per la parte normativa, sia per la parte economica.

Somministrazione a tempo determinato
Il limite numerico dei lavoratori assunti con somministrazione a tempo determinato è del 35% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto. Possono però essere definite a livello aziendale maggiori percentuali nel limite massimo aggiuntivo del 5 per cento.

Contratto a tempo parziale
Si precisa che le parti possono concordare per iscritto clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale e alla durata della prestazione.
Tali variazioni devono però rispettare i seguenti limiti:
-non possono superare il limite del normale orario settimanale di lavoro a tempo pieno;
-non possono eccedere il 25% della normale prestazione annua a tempo parziale;
-devono essere preannunciate con un preavviso di almeno 5 giorni;
-sono compensate con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto.
Le ore di lavoro supplementare eccedenti il limite del 25% dell'orario settimanale stabilito devono essere retribuite con una maggiorazione oraria del 18 per cento.

Contratto di apprendistato
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato per il raggiungimento delle qualifiche appartenenti ai livelli 3°, 4°, 5°, 6° e 7°.
Va inoltre specificato che nel primo periodo di apprendistato il lavoratore è inquadrato due livelli sotto quello di destinazione finale, nel secondo periodo invece un livello sotto quello di destinazione finale. I dipendenti con destinazione finale al livello 3° sono però inizialmente inquadrati al livello 2°.
I lavoratori laureati raggiungono il livello di destinazione finale decorsi 30 mesi e non 36 mesi come il resto degli assunti con contratto di apprendistato.

Classificazione del personale
I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su sette livelli professionali e retributivi, l'accordo in commento modifica o aggiunge alcuni profili professionali e le relative esemplificazioni.

Orario di lavoro
L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore distribuite su cinque o sei giorni alla settimana, ma a livello aziendale, per favorire lo sviluppo delle nuove tecnologie, è possibile concordare una durata minore dell'orario di lavoro normale.
Le Parti precisano inoltre che i permessi non fruiti nell'anno di maturazione continuano ad alimentare il conto ore individuale per un ulteriore periodo di 18 mesi al fine di consentirne al lavoratore la completa fruizione.

Appalti
L'articolo 53 bis implementa l'articolo 53 in materia di appalti, definendo la disciplina per la prosecuzione dei rapporti di lavoro subordinato in caso di successione di imprese in occasione di cambi di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività.

Elemento di garanzia retributiva
L'elemento di garanzia retributiva non è dovuto ai dipendenti delle aziende che si trovano in comprovate situazioni di difficoltà economico-produttiva e che ricorrono a misure di integrazione salariale straordinarie. In caso di integrazioni salariali di carattere ordinario, invece, l'erogazione dell'elemento di garanzia retributiva non è obbligatorio laddove l'intervento di integrazione salariale abbia una durata superiore alle 13 settimane effettive nell'anno e interessi almeno il 20% del personale.

Trattamento economico
L'accordo in commento prevede un aumento contrattuale complessivo, per il 5° livello, pari ad euro 70,00 da riconoscere in quattro tranches:
-euro 21,00 con decorrenza 1° aprile 2021;
-euro 14,00 con decorrenza 1° dicembre 2021;
-euro 21,00 con decorrenza 1° aprile 2022;
-euro 14,00 con decorrenza 1° ottobre 2022.
A decorrere dal 1° aprile 2021 sarà erogata inoltre un'ulteriore somma a titolo di Elemento Retributivo di Settore (Ers) pari a euro 30,00 per il 5° livello, da riconoscere in quattro tranches:
-euro 9,00 con decorrenza 1° aprile 2021;
-euro 6,00 con decorrenza 1° dicembre 2021;
-euro 9,00 con decorrenza 1° aprile 2022;
-euro 6,00 con decorrenza 1° ottobre 2022;
Le Parti concordano che le aziende il cui esercizio sociale si chiude nel mese di dicembre dovranno elargire nel 2021 un importo lordo pari a euro 450,00, indifferenziato per livello di inquadramento, a tutti i lavoratori a tempo indeterminato con anzianità di servizio superiore a 12 mesi in forza nel mese di erogazione.
Per le aziende che svolgono attività di Crm/Bpo l'importo verrà distribuito con le seguenti modalità:
-euro 225,00 con le competenze del mese dell'anno 2021 successivo a quello di scioglimento della riserva;
-euro 225,00 trascorsi dodici mesi dalla prima erogazione.
Le imprese il cui esercizio sociale si chiude, invece, nel mese di marzo erogheranno tale importo come segue:
-euro 225,00 con le competenze del mese di aprile 2021;
-euro 225,00 trascorsi dodici mesi dalla prima erogazione.
Tale importo
•è riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale;
•è escluso dalla base di calcolo del Tfr;
•è stato calcolato considerando anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta.
Ai lavoratori inquadrati al 7° livello è inoltre corrisposto un elemento retributivo pari ad euro 59,39 lordi.
Ai Quadri è corrisposta invece un'indennità di funzione pari ad euro 98,13 mensili lordi, comprensivi dell'elemento retributivo previsto per i dipendenti inquadrati al 7° livello.

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