Contrattazione

Pubblico impiego, sui contratti integrativi potere di veto ai revisori dei conti

di Arturo Bianco

La formulazione di rilievi di qualunque tipo da parte dell’organo di revisione blocca la possibilità di firmare il contratto decentrato integrativo, che può invece essere sottoscritto nel caso in cui il parere manchi del tutto. Si deve comunque considerare largamente preferibile la sua acquisizione, non fosse altro perché in sua assenza aumenta la responsabilità dei soggetti che sottoscrivono il contratto decentrato.

Una clausola di interpretazione autentica può essere sottoscritta solamente per chiarire dei dubbi che hanno un carattere generale e non certo per interpretare una sentenza. Lo spiegano le più recenti indicazioni fornite dall’Aran in materia di contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Si devono segnalare per rilievo i richiami alla prudenza che opportunamente caratterizzano il parere Aran Cfl 110: il decorso del silenzio assenso per la mancata tempestiva emissione del parere sulla bozza di contratto decentrato da parte dei revisori non deve “automaticamente” determinare la stipula del documento. Nella disposizione contrattuale non vi sono previsioni in questa direzione: appare opportuno che le scelte dell’ente siano improntate alla «massima prudenza», per esempio sollecitando i revisori a esprimersi anche dopo il decorso del termine. Per cui l’organo di governo, cioè il soggetto che è chiamato ad autorizzare la stipula del contratto decentrato, deve tenere conto dell’anomalia procedurale che è data dalla mancata pronuncia dei revisori.

Nel caso in cui si propenda per l'autorizzazione alla sottoscrizione, occorre essere pienamente consapevoli del fatto che in questo modo si accresce la misura dell’eventuale responsabilità dei suoi componenti.

Non è meno importante l’indicazione contenuta nel parere Aran Cfl 111, che vieta in modo tassativo la stipula di un’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo sulla quale i revisori dei conti abbiano formulato dei rilievi.

L’indicazione si riferisce seccamente a tutti i rilievi, e non opera in questo ambito alcuna distinzione. Essa si basa sulle previsioni contrattuali, che impongono in questi casi la ripresa delle trattative per la stipula del contratto decentrato integrativo. Si tratta di una norma contrattuale, peraltro pienamente coerente con il dettato del Dlgs 165/2001, che consegna un compito molto importante e delicato ai revisori dei conti sul controllo della contrattazione decentrata. Attribuzione di compiti che determina, come si è spesso riscontrato nella giurisprudenza della Corte dei Conti, la conseguenza della maturazione in capo a questi soggetti di responsabilità amministrativa o contabile per il mancato o l’errato svolgimento di questi compiti in concreto.

È da sottolineare che la previsione contrattuale sembra consegnare al collegio dei revisori dei conti una sorta di potere di “veto” sulla conclusione della contrattazione decentrata; essa infatti non prevede alcuna soluzione per il superamento degli eventuali rilievi, anche nel caso in cui la contrattazione decentrata riproponga le disposizioni controverse.

Il contratto di interpretazione autentica, sostiene il parere Cfl 118, non è uno strumento cui ricorrere per dare corso all’applicazione di una sentenza di primo grado che solleva dei dubbi applicativi per i quali lo stesso giudice non ha ritenuto necessario richiedere l'avvio di questa procedura. Per espressa previsione del contratto nazionale, l’istituto può infatti essere utilizzato solamente per chiarire aspetti controversi che però devono avere un «carattere di generalità».

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