Contrattazione

Operativo l’ammortizzatore in deroga per i somministrati assunti dopo il 13 luglio e dopo il 9 di novembre

di Michele Regina

Le associazioni datoriali della somministrazione, con intese separate, hanno siglato con le segreterie nazionali di categoria l'accordo per il ricorso agli ammortizzatori Covid-19 per i lavoratori somministrati che sono fuori dalle due finestre temporali del 13 luglio e del 9 novembre.

Si ricorderà che solo l'Inps, ma non una norma di legge, con la circolare 115/2020 ha individuato nei lavoratori in forza al 13 luglio 2020 i fruitori delle settimane ( 9+9) degli ammortizzatori Covid-19 , previsti dal decreto Agosto (Dl 104/2020 , convertito in legge 126/2020).

Inoltre il Dl 149/2020, cosiddetto Ristori bis , integrando il Dl 137/2020 (Ristori 1), ha invece individuato nei dipendenti in forza al 9 di novembre i fruitori delle successive sei settimane di ammortizzatori con causale Covid-19 .

È di tutta evidenza che in un caso come nell'altro restavano fuori gli assunti successivamente e/o non in forza alle predette date.

Le parti sociali della somministrazione, con l'accordo del 24 novembre, cercano di risolvere in parte il problema , offrendo tutela con gli ammortizzatori della Tis in deroga ai:
a) lavoratori somministrati impiegati nella pubblica amministrazione/appalto presso Pa;
b) lavoratori somministrati assunti a decorrere dal 14 luglio 2020 e in forza alla data del 9 novembre 2020, qualora, in base alla normativa emergenziale nazionale, non possano accedere al trattamento di Tis semplificato;
c) lavoratori somministrati assunti a decorrere dal 10 novembre che abbiamo prestato servizio per almeno 5 giorni lavorativi presso il medesimo utilizzatore, salvo il caso di improvvisa sospensione delle attività lavorativa per causale immediatamente derivante dall'emergenza epidemiologica in atto;
d) lavoratori inviati in missione presso aziende senza dipendenti.

Le nuove istanze di Tis in deroga vengono presentate dalle agenzie secondo la procedura di cui all'accordo del 10 giugno 2020, e in particolare inviando alle organizzazioni sindacali nazionali la documentazione necessaria con la dichiarazione dell'utilizzatore/i a supporto. La rilevata carenza o incongruenza documentale dell'istanza non rende procedibile la stessa nei termini semplificati.

Relativamente alla sola platea di cui alla lettera a), la dichiarazione dell'utilizzatore è sostituita dalla dichiarazione dell'Agenzia.

La misura è attivabile a decorrere dal 1° novembre 2020, per una durata massima complessiva di nove settimane, e comunque entro il 31 gennaio 2021.

Nel caso in cui la normativa nazionale emergenziale vada a modificare i requisiti di accessibilità degli ammortizzatori sociali pubblici, le Parti valuteranno la ridefinizione delle platee.

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