Contrattazione

Rinnovato il contratto collettivo nazionale per il settore delle cooperative alimentari

di Cristian Callegaro

In data 2 dicembre 2020 Agci-Agrital, Confcooperative Fedagripesca, Legacoop-Agroalimentari, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del ccnl 23 marzo 2016 per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari, scaduto il 30 novembre 2019.

Il contratto rinnovato decorre dal 31 dicembre 20019 e ha validità, sia per la parte normativa, sia per quella economica, fino al 30 novembre 2023.

Vengono aumentati gli importi dei minimi tabellari mensili con decorrenze dicembre 2019, settembre 2021, gennaio 2022 e gennaio 2023.

È previsto un Incremento aggiuntivo della retribuzione, determinato sul valore parametrale 137 e riparametrato, corrisposto a tutti i lavoratori, a far data dal 1° aprile 2023.

Tale elemento non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione che incide esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e trattamento fine rapporto.

In materia di assistenza sanitaria integrativa, a partire dall'1 gennaio 2021 l'importo del finanziamento al Fondo Filccop sanitario sarà pari a 13,50 euro per 12 mensilità.

In materia di bilateralità, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le imprese non aderenti e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a 20,00 euro lordi mensili per 12 mensilità; tale elemento costituisce un elemento distinto della retribuzione e non avrà riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e di legge, diretti o/e indiretti di alcun genere.

Viene istituita, a partire dal mese di giugno 2021 una Commissione tecnica paritetica al fine di aggiornare le attuali declaratorie previste dal contratto collettivo.

Vengono disciplinati il telelavoro e il lavoro agile.

In materia di malattia, per i lavoratori a tempo determinato (stagionali) di cooperative inquadrate nel settore agricolo l'indennità di malattia a carico dell'Inps eventualmente anticipata dall'azienda al lavoratore, e non ancora rimborsata allo stesso Istituto al momento della cessazione del rapporto, sarà compensata dall'azienda in sede di liquidazione dell'ultima retribuzione.

Viene introdotto un congedo per l'assistenza intra generazionale. Il lavoratore, previa presentazione di idonea documentazione e comunque con un preavviso di almeno 5 giorni, potrà usufruire di due mezze giornate di permesso retribuito all'anno, non frazionabili, per assistenza ai genitori anziani (età pari o superiore a 75 anni) nell'ipotesi di ricovero e/o dimissioni, e day hospital, nonché per effettuare visite mediche specialistiche; tali permessi non sono usufruibili dai lavoratori già destinatari dei permessi di cui alla legge 104/92 per l'assistenza della stessa persona.

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