Contrattazione

Più welfare nel rinnovo del Ccnl per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli

di Paola Sanna

Lo scorso 18 dicembre Agci-Agrital, Legacoop-Agroalimentare, Fedagripesca-Confcooperative, Fai–Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli.

Il contratto, di durata quadriennale, decorre dal 1° gennaio 2020 e scadrà il 31 dicembre 2023 sia per la parte normativa che per la parte economica.

Si propongono di seguito alcune delle modifiche introdotte dal verbale di rinnovo.

Previdenza complementare e fondi integrativi
Gli organi di gestione del fondo Filcoop sanitario dovranno adottare un piano facoltativo aggiuntivo di prestazioni a favore degli operai e le relative modalità operative. La contribuzione dovuta per tali piani sarà a carico degli operai stessi.

Ferie solidali
I lavoratori possono cedere a titolo gratuito, i riposi e le ferie maturate ad altri dipendenti della stessa azienda. I dipendenti prima di usufruire delle ferie solidali devono aver terminato tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalla normativa.
I lavoratori possono avanzare la richiesta di utilizzo di ferie solidali, per un massimo di trenta giorni per ciascuna istanza e previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità, rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.
Ricevuta la richiesta, l'impresa rende noto al personale le esigenze presentate dai lavoratori, in forma anonima e i dipendenti, su base volontaria, dovranno indicare la loro adesione alla richiesta e la quantità di giorni che intendono cedere. In caso di adesioni per un numero di giornate inferiore alle richieste, si procederà ad attribuire le ferie solidali in proporzione.
Una volta acquisite, le ferie solidali rimangono definitivamente nella disponibilità del richiedente.

Permessi per l'assistenza dei genitori
Il lavoratore può usufruire di 8 ore annue di permesso retribuito per assistere i genitori anziani di almeno 75 anni, nell'ipotesi di ricovero, dimissioni da strutture socio-sanitarie, day hospital, ovvero per effettuare visite mediche specialistiche.
Tali permessi non sono fruibili dai lavoratori già destinatari dei permessi della legge 104/1992 per l'assistenza al medesimo soggetto.
Il lavoratore deve presentare alla cooperativa idonea documentazione con un preavviso di almeno 5 giorni, salvo comprovate ragioni di urgenza.

Estensione delle tutele per le donne vittime di violenza di genere
La lavoratrice che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 24 del Dlgs 80/2015 può usufruire di un periodo di congedo retribuito di due mesi, ulteriore a quello di legge, a carico della cooperativa. La dipendente a tempo determinato inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere può esercitare il diritto alla riassunzione entro 60 giorni dal termine del citato percorso.

Maternità
Per le lavoratrici a tempo indeterminato, in caso di congedo obbligatorio di maternità, l'impresa integrerà la prestazione erogata dall'Inps, fino al raggiungimento del 100% dell'ultima retribuzione ordinaria netta percepita dalla lavoratrice.
A decorrere dal mese di gennaio 2021, l'integrazione dell'indennità per congedo obbligatorio di maternità sarà corrisposta con le seguenti modalità semplificate:
• saranno indennizzate le giornate di congedo obbligatorio, per un massimo di 5 mesi pari a 130 giornate massime;
• l'integrazione giornaliera lorda sarà la seguente:
- 5,31 euro per il livello 3;
- 4,94 euro per il livello 4;
- 4,70 euro per il livello 5;
-4,56 euro per il livello 6;
- 4,23 per il livello 7;
- 3,57 euro per l'area non pr.
Per le lavoratrici a tempo parziale gli importi di cui sopra saranno riproporzionati all'orario di lavoro contrattuale. Il numero di giornate massime indennizzabili non potrà essere ridotto salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del termine del congedo obbligatorio.

Trattamento economico
L'accordo prevede un aumento contrattuale complessivo, per il livello 5 pari a 66,00 euro da riconoscere in quattro tranches di diverso importo così come segue:
- 10,00 euro a decorrere dal 1° dicembre 2020;
- 18,00 euro a decorrere dal 1° dicembre 2021;
- 19,00 euro a decorrere dal 1° ottobre 2022;
- 19,00 euro a decorrere dal 1° novembre 2023.

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