Contrattazione

Rinnovato il ccnl per il settore delle lavanderie Assosistema

di Luca Vichi

In data 5 gennaio 2021 tra Assosistema Confindustria, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil è stata sottoscritta l'ipotesi di rinnovo per il Ccnl dei lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini fissandone la validità fino al 31 dicembre 2022.

Periodo di prova, tempo determinato e violenza di genere
L'articolo 30 prevede ora un periodo di prova di 2 mesi per i lavoratori inquadrati nelle aree professionali B1 e B2, mentre per quanto attiene il contratto a tempo determinato viene elevato a 60 giorni il periodo di affiancamento previsto dalla lettera G dell'articolo 33.
L'articolo 65 stabilisce ora che le vittime di violenza che hanno utilizzato tutto il periodo previsto per legge hanno diritto a ulteriori permessi retribuiti, a carico dell'azienda, fino a un massimo di 3 mesi.

Anticipazione del Tfr
Viene aggiunto un nuovo articolo in materia di anticipazione del Tfr. In estrema sintesi, viene previsto come il lavoratore che abbia già ottenuto nel corso del rapporto di lavoro l'anticipazione del Tfr, possa richiedere un'ulteriore anticipazione purché:
- siano decorsi almeno 3 anni dalla data della prima richiesta;
- vi siano motivazioni diverse da quelle che hanno dato luogo alla prima anticipazione.
La seconda richiesta viene soddisfatta in misura non superiore al 70% del Tfr accantonato alla data della richiesta.

Stagionalità
Viene introdotto un nuovo articolo anche in merito alla stagionalità, alla luce di quanto previsto dall’articolo 21, comma 2, del Dlgs 81/2015.
In considerazione della stretta connessione tra l'attività delle lavanderie industriali e i flussi turistici delle aziende clienti, sono considerate attività stagionali quelle attività connesse a picchi e/o intensificazioni dell'attività produttiva non gestibili esclusivamente con le risorse presenti in azienda.
Alle imprese è consentita la stipula di contratti a tempo determinato stagionali di durata complessiva non superiore a 8 mesi tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro nell'arco dell'anno.

Aumento contrattuale
L'accordo prevede un aumento salariale, riparametrato all'area qualificata livello base (B1), pari a 63,00 euro suddivisi in 3 tranche:
- 25,00 euro con la retribuzione di marzo 2021;
- 25,00 euro con la retribuzione di marzo 2022;
- 13,00 euro con la retribuzione di agosto 2022.

Per le aziende che hanno avuto nell'anno 2019 un'incidenza del fatturato derivante per almeno il 60 per cento dal settore turistico-alberghiero e della ristorazione, le tranche, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo, sono le seguenti:
- 20,00 euro con la retribuzione di settembre 2021;
- 15,00 euro con la retribuzione di marzo 2022;
- 15,00 euro con la retribuzione di agosto 2022;
- 13,00 euro con la retribuzione di dicembre 2022.

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