Contrattazione

Meccanici artigiani del Veneto, arriva il welfare contrattuale

di Cristian Callegaro

Entro il prossimo mese di marzo 2021 dovrà avvenire l'assegnazione degli strumenti di welfare contrattuale ai lavoratori del settore meccanico artigiano del Veneto.

A prevederlo è il contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane metalmeccaniche, installatrici di impianti e dell'autoriparazione della regione Veneto, sottoscritto il 1° luglio 2020, che produce ora, in materia di welfare, gli effetti concordati tra le parti.

Ma vediamo cosa prevede l'accordo nel concreto.
Viene prevista la messa a disposizione di strumenti di welfare aziendale del valore di 80,00 euro (operai, impiegati e quadri) e 64,00 euro (apprendisti professionalizzanti).
Per i lavoratori a tempo parziale il cui orario di lavoro è pari o inferiore al 50% del normale orario di lavoro nel mese di maturazione il valore spettante è, rispettivamente, di 40,00 e 32,00 euro.

Per i lavoratori intermittenti la quota sarà dovuta per intero o al 50% sulla base dell'orario di lavoro in ragione della prestazione effettivamente svolta in ciascun mese del periodo di riferimento secondo la regola prevista per i lavoratori a tempo parziale.

Hanno diritto agli strumenti di welfare i lavoratori in forza al 1° luglio 2020 in proporzione all'attività effettivamente svolta nel periodo di riferimento di otto mesi (dal 1° luglio 2020 al 28 febbraio 2021). Ai fini della maturazione della quota mensile rileva il superamento della metà dei giorni lavorabili.

Una giornata si considera lavorata indipendentemente dal numero di ore prestate. Inoltre si considerano come lavorate le giornate di assenza per congedo di maternità/paternità, quelle per infortunio sul lavoro, quelle di permesso retribuito per assemblee e per l'esercizio di cariche sindacali.

L'assegnazione, come detto, avverrà entro la fine di marzo 2021 e spetterà, in base al maturato, anche in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro.

Gli importi di welfare aziendale sono comprensivi di ogni incidenza sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita di origine legale e contrattuale e non costituiscono base di computo per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Eventualmente e su richiesta, il lavoratore potrà destinare l'intero valore spettante alla previdenza complementare, laddove esso sia iscritto ad un fondo di previdenza integrativa.

Il lavoratore potrà inoltre richiedere al datore di lavoro di ricevere l'equivalente valore del piano di welfare aziendale spettante in retribuzione. In questo caso, e nell'eventualità in cui il lavoratore non esprimesse alcuna scelta, il valore liquidato sarà assoggettato a normale contribuzione e tassazione.

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