Contrattazione

Quadri articolati in tre aree nel nuovo Ccnl delle farmacie private

di Cristian Callegaro

Il 7 settembre, Federfarma, Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da farmacie private. Il contratto – firmato a otto anni dalla scadenza – ha efficacia temporale fino al 31 agosto 2024.

Sotto il profilo economico, l'intesa prevede un aumento della paga base a decorrere dal 1° novembre 2021 pari a 80,00 euro commisurati sul 1° livello.

Con decorrenza dal 1° novembre la categoria professionale dei quadri sarà articolata in tre aree: a ciascuna di esse corrisponderà un livello retributivo commisurato alla diversificazione delle responsabilità.
In particolare, nell'area Q1 sarà inquadrato il direttore responsabile; all'area Q2 apparterrà il farmacista collaboratore che abbia maturato un elevato grado di specializzazione, possieda specifiche competenze tecnico professionali e svolga una o più delle mansioni riportate all'articolo 4 (attività di gestione di uno specifico settore o area all'interno della farmacia quando viene esercitata la piena e autonoma responsabilità nella gestione, responsabile del coordinamento dei servizi nelle farmacie organizzate per svolgere pluralità di servizi); nell'area Q3 sarà collocato il farmacista collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica.

Al farmacista inquadrato in area Q2 verrà riconosciuto un minimo tabellare incrementato di 70 euro mensili rispetto a quello previsto per l'area Q3; il farmacista inquadrato nell'area Q2 avrà comunque diritto all'indennità speciale quadri nella misura applicabile al farmacista del livello Q3.

In materia di permessi, per tutti i lavoratori assunti dal 1° novembre 2021 dai titolari di farmacie fino a 40 dipendenti, le ore di Rol verranno riconosciute in misura pari al 50% decorsi tre anni dall'assunzione e in misura pari al 100% decorsi sei anni dall'assunzione. Per il calcolo dell'anzianità si dovrà tener conto anche del servizio prestato presso altre farmacie, dovendo lo stesso essere documentato all'atto dell'assunzione.

In materia di assistenza sanitaria integrativa, a decorrere dal 1° novembre 2021 è dovuta dal datore di lavoro una contribuzione mensile pari a 13 euro per dodici mensilità. Il datore di lavoro che ometta il versamento della contribuzione dovrà erogare al dipendente un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 25 euro lordi, da corrispondere per 14 mensilità, rientrante nella retribuzione contrattuale.

Il sistema di assistenza sanitaria dovrà essere operante dal 1° gennaio 2022 e le parti stipulanti dovranno individuare le modalità di erogazione: in mancanza i 13 euro mensili saranno erogati come Edr. In materia di bilateralità, al fine di assicurare operatività all'Ente nilaterale nazionale, la quota contrattuale di servizio per il finanziamento è fissata a decorrere dal 1° luglio 2023 allo 0,10% di paga base e contingenza, per 14 mensilità, suddiviso equamente tra datore di lavoro e lavoratore.

Il datore di lavoro che ometta il versamento all'ente bilaterale sarà tenuto a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo maggiorato del 10%, per 14 mensilità, rientrante nella retribuzione contrattuale.

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