Contrattazione

Lavoro accessorio, i facsimile di contratto da utilizzare

di Alberto Bosco

La legge 10 dicembre 2014, n. 183, all'articolo 1, comma 7, dispone che, allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (avvenuta il 16 dicembre 2014), uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali:
"a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali;
b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti;
h) previsione, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 70 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, della possibilità di estendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del presente comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all'art. 72, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (tale norma, poi abrogata da parte del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, disponeva che la percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali potesse essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'Inps);
i) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative."
In adempimento a quanto sopra è stato quindi emanato il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, negli articoli da 48 a 50, detta la nuova disciplina del lavoro accessorio.
La nuova disposizione è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e quindi il 25 giugno 2015.
Sull'argomento si sono già avute le prime indicazioni amministrative da parte del Ministero del lavoro con la nota 25 giugno 2015, n. 3337, e, più recentemente, da parte dell'Inps, con la circolare 12 agosto 2015, n. 149.

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