L'esperto rispondeContrattazione

Contratto convertito e indennità sostitutiva

di Alberto Bosco

La domanda

Contratto a tempo determinato: nel caso in cui fosse annullato il termine per mancanza dei motivi organizzativi, produttivi e sostitutivi con relativa conversione in contratto a tempo indeterminato e risarcimento del danno, se il lavoratore non volesse rientrare al lavoro avrebbe diritto all'indennità sostitutiva di 15 mensilità prevista dall'art. 18 legge 300/1970? Cordiali saluti

L’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2015 dispone che l’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dai comma 1 e 2 dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro 120 giorni dalla cessazione del singolo contratto. Nei casi di trasformazione in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno, stabilendo un’indennità onnicomprensiva da un minimo di 2,5 a un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, con riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge n. 604/1966 (l’importo massimo è ridotto alla metà in presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati a termine nell’ambito di specifiche graduatorie). Tale indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto (e questo potrebbe bastare a definire la questione). In aggiunta, dovendosi presumere che si tratti di contratto convertito con effetto ante 7 marzo 2015 (ma ad analoga soluzione si giungerebbe in caso di applicazione delle cd. tutele crescenti), va evidenziato che l’indennità sostitutiva attiene esclusivamente la materia dei licenziamenti e quindi può essere richiesta da parte del lavoratore “in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro” (ipotesi diversa dalla “conversione” del contratto), esclusivamente a seguito della comminazione di un recesso illegittimo nell’ambito di un contratto a tempo indeterminato. Deve quindi ritenersi che tale indennità non possa essere richiesta nell’ipotesi che interessa il lettore.

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