Contrattazione

Il telelavoro condiziona il computo dei dipendenti

di Mauro Marrucci

I soggetti datoriali privati che facciano ricorso al telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro possono escludere i lavoratori che ne sono impiegati dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
La previsione è dettata dall'articolo 23 del Dlgs 80/2015 che demanda la materia agli accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Come si deduce dalla disposizione normativa, che non richiama specificamente i livelli nazionali delle fonti negoziali, la contrattazione potrà anche essere di matrice aziendale. Gli accordi, inoltre, potranno essere sottoscritti anche soltanto da alcune e non da tutte le associazioni sindacali.
Si tratta di un’importante incentivazione all'utilizzo del telelavoro con l'introduzione di un beneficio normativo che impatta con le dinamiche dimensionali delle aziende e con gli obblighi che ne derivano soprattutto al superamento della soglia dei quindici dipendenti.
Il telelavoro non riguarda una tipologia contrattuale, ma una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che può essere pattuita, anche a tempo parziale, al momento dell'assunzione ma anche successivamente in costanza di rapporto e che consente la reversibilità dopo un periodo di sperimentazione. Attraverso il telelavoro il dipendente svolge la propria attività in un luogo che non coincide con i locali dell'impresa, normalmente presso la propria abitazione, utilizzando infrastrutture telematiche ed informatiche, che gli permettono di riprodurre l'ambiente lavorativo.
Per quanto concerne il settore privato, il telelavoro è regolamentato dall'Accordo interconfederale stipulato il 9 giugno 2004, con cui è stato recepito l'Accordo Quadro Europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002.
Il ricorso al telelavoro deriva da una scelta volontaria tra le parti, dalla quale il lavoratore si può sottrarre senza alcuna conseguenza sanzionatoria. Il datore di lavoro deve comunicargli in forma scritta le norme contrattuali applicabili, la natura e tipologia dell'attività lavorativa oggetto del telelavoro, i nominativi dei diretti responsabili, le modalità di esecuzione della prestazione, l'orario nel quale la prestazione dovrà essere eseguita, le informazioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e l'unità produttiva alla quale è assegnato per l'esercizio dei diritti sindacali. Al lavoratore devono essere garantiti gli stessi diritti di natura legale e contrattuale riservati ai propri colleghi con mansioni analoghe svolte nei locali dell'impresa, oltre a misure appropriate a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati per fini professionali.
Si tratta di un significativo impulso per le aziende, nella logica della modernizzazione organizzativa del lavoro, ma anche per i lavoratori che possono così conciliare l'attività lavorativa con la vita familiare in una società nella quale il sostegno pubblico è sempre più carente per evidenti contingenze di spesa.

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