Contrattazione

Lavoro accessorio attivabile anche nel settore dello spettacolo

di Andrea Costa e Angela Fusco

Le nuove disposizioni per il lavoro accessorio - introdotte dagli articoli 48, 49 e 50 del Dlgs 81/2015 - trovano applicazione anche nel settore dello spettacolo, non prevedendosi particolari limitazioni in merito al settore produttivo di applicazione.

È quanto chiarito dall'Inps con il messaggio 311/2016, che, nella sostanza, ha ribadito l'orientamento assunto in precedenza dal ministero del Lavoro con l'interpello 21/2010, riguardo l'utilizzo del lavoro accessorio nei parchi divertimento (acquatici, tematici, naturalistici e parchi avventura) nel caso in cui parte dei lavoratori fossero assoggettabili alla contribuzione del settore dello spettacolo.

Dunque, attesa l'applicabilità del lavoro accessorio anche al settore dello spettacolo, per il legittimo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio da parte di lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ai sensi del Dlgs del capo provvisorio dello Stato 708/1947, l'Inps ha evidenziato come occorra rispettare le condizioni e i limiti genericamente richiamati dalla nuova disciplina.

Il riferimento è, innanzitutto, ai limiti economici indicati dalla norma, che si ricorda sono:
- 7.000 euro di compensi annui per ogni percettore;
- 3.000 euro di compensi annui per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito;
- 2.000 euro di compensi annui per ogni singolo percettore per ogni singolo committente;
mentre è vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, escluse le ipotesi espressamente indicate dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Inoltre, riguardo agli adempimenti informativi, l'Inps richiama quanto previsto dall'articolo 49, comma 3, del Dlgs 81/2015, - secondo il quale, prima dell'inizio della prestazione, i committenti imprenditori o professionisti che ricorrano a tali prestazioni sono tenuti a comunicare alla Dtl competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi – rinviando poi alla propria circolare 149/2015 per le istruzioni di carattere operativo.

L'aspetto più rilevante riguarda, comunque, l'esclusione per i committenti dall'obbligo di richiedere il certificato di agibilità, poiché l'obbligo contributivo per il lavoro accessorio risulta nei confronti di una gestione diversa dal Fondo pensioni lavoratori nello spettacolo e la tracciabilità delle prestazioni rese dal prestatore di lavoro è garantita dalla comunicazione di inizio attività.

In merito si ricorda che il certificato di agibilità - obbligatorio per le imprese dell'esercizio teatrale cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, che vogliano far agire nei locali di proprietà (o di cui le stesse imprese abbiano un diritto personale di godimento) i lavoratori dello spettacolo - deve essere richiesto entro cinque giorni dalla stipulazione dei relativi contratti di lavoro e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, e viene rilasciato, previo accertamento della regolarità degli adempimenti contributivi o a seguito di presentazione di idonee garanzie, tramite procedura telematica dall'Inps. Nel particolare caso in cui l'impresa risulti debitrice, è necessario regolarizzare la posizione prima di poter ottenere il certificato di agibilità.

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