Contrattazione

Committenti imprenditori e professionisti, limiti all’utilizzo del lavoro accessorio

di Paolo Rossi

L'Inps, con un messaggio Pei interno del 2 febbraio 2016, istruisce le sedi territoriali sulla qualificazione dei «committenti imprenditori o professionisti» richiamati all'articolo 48, comma 1, del Dlgs 81/2015, in merito ai limiti di utilizzo del lavoro accessorio.

L'istituto previdenziale si sofferma sui committenti, che subiscono dalla novella normativa due importanti limitazioni:
- la prima di ordine quantitativo, ossia il limite di 2.000 euro erogabili al singolo prestatore, per ciascun committente imprenditore o professionista (comma 1, articolo 48);
- la seconda di ordine procedurale, ossia l'obbligo di acquisto dei voucher in modalità esclusivamente telematica (comma 1, articolo 49).

Con riferimento a quest'ultima limitazione, è il caso di rammentare che l'Inps aveva già individuato i canali di acquisto dei voucher considerati di tipo “telematico” (circolare 12 agosto 2015, n. 149), facendo rientrare in questa categoria sia la procedura telematica gestita a cura del committente (o di un suo intermediario) direttamente dal sito web istituzionale dell'Inps (cosiddetto voucher telematico), sia l'acquisto presso i tabaccai che aderiscono alla convenzione Inps – Fit, tramite il servizio internet banking di Intesa Sanpaolo o presso le banche popolari abilitate. Contrariamente, invece, non è considerato, a tali fini, “canale telematico”, l'acquisto dei voucher presso gli uffici postali.

Nessuna distinzione tra «imprenditore» e «imprenditore commerciale». La precedente norma del 2003 - che ha regolamentato fino al 25 giugno 2015 il lavoro accessorio (articoli 70 e seguenti del Dlgs 276/2003) - nella sua evoluzione legislativa, aveva raggiunto, da ultimo, una formulazione sostanzialmente equivalente all'articolo 48 del Dlgs 81/2015 in esame, limitando l'utilizzo dei voucher per ciascun committente a 2.020 euro netti annui. Tale limite era applicabile ai «committenti imprenditori commerciali o professionisti». La novella normativa, pur confermando il limite economico, ha tuttavia eliminato l'aggettivo «commerciale» nel passaggio in cui sono individuati i soggetti destinatari del più gravoso vincolo economico.

L'Inps, sul punto, ritiene che tale diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio impianto normativo non è significativa ai fini dell'individuazione dei soggetti imprenditori.
Secondo un precedente orientamento del ministero del Lavoro, infatti, «l'espressione “imprenditore commerciale” vuole in realtà intendere qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l'aggettivo “commerciale” possa in qualche modo circoscrivere l'ambito settoriale dell'attività d'impresa alle attività di intermediazione nella circolazione dei beni».

Ne deriva che l'espressione «imprenditori» deve intendersi comprensiva di tutte le categorie disciplinate dall'articolo 2082 e seguenti del codice civile, dalla cui lettura congiunta è possibile individuare una serie di soggetti che, pur operando con Partita Iva e/o codice fiscale numerico, non sono da considerare imprenditori e, dunque, non sono soggetti alle limitazioni suddette. A titolo di esempio, l'Inps individua i seguenti soggetti:
- committenti pubblici;
- ambasciate;
- partiti e movimenti politici;
- gruppi parlamentari;
- associazioni sindacali;
- associazioni senza scopo di lucro;
- chiese o associazioni religiose;
- fondazioni che non svolgono attività d'impresa;
- condomini;
- associazioni e società sportive dilettantistiche;
- associazioni di volontariato e i corpi volontari (Protezione civile, Vigili del Fuoco ecc.);
- comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, Avis, ecc.

Allo stesso modo, l'Inps ritiene che nulla sia cambiato anche in merito alla categoria dei professionisti, richiamando una sua precedente interpretazione fornita con circolare 49/2013. Rientrano in questa categoria, dunque, tutti i soggetti che producono reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Tuir, ossia coloro che esercitano arti e professioni. Nello specifico, la norma trova applicazione nei riguardi sia degli iscritti agli ordini professionali, anche assicurati presso una cassa diversa da quella del settore specifico dell'ordine, sia nei riguardi dei titolari di partita Iva, non iscritti alle casse, e assicurati all'Inps presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 335/1995.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©