Contrattazione

Cumulabilità tra lavoro accessorio e Naspi: comunicazione solo se il compenso supera 3.000 euro

di Antonio Carlo Scacco

Se i compensi stimati per lavoro accessorio percepiti dai beneficiari di indennità di disoccupazione Naspi o prestazioni integrative del salario superano, nel corso dell'anno civile, il limite dei 3.000 euro rivalutati, il percettore dovrà comunicarlo preventivamente all'istituto previdenziale: lo precisa il messaggio Inps 494 del 4 febbraio.

La comunicazione è dovuta prima che il compenso (o i compensi se derivanti da più contratti di lavoro accessorio) superino la soglia indicata, pena la decadenza dell'indennità Naspi. La precisazione interviene opportunamente a dirimere dubbi in proposito espressi dagli utenti e da alcune sedi territoriali.

Il decreto legislativo 81/2015 ha consentito ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito la possibilità di rendere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, ivi inclusi gli enti locali, purché nel limite di 3.000 euro rivalutati per ogni anno civile (articolo 48, comma 2). Oltre tale importo, si applicano le normali regole in materia di compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale del compenso con la prestazione di disoccupazione.

Nella circolare 142/2015, l'Inps ha previsto l'obbligo, posto a carico del beneficiario dell'indennità Naspi, di comunicare entro un mese dall'inizio dell'attività di lavoro accessorio, ovvero un mese dalla data di presentazione della domanda di Naspi se il lavoro accessorio preesisteva, gli importi dei relativi compensi.

Giunge quindi opportuna la precisazione che la comunicazione è dovuta solo ove si preveda di superare il limite dei 3.000 euro rivalutati nel corso dell'anno civile e nessun obbligo sussiste se il compenso si mantiene inferiore a tale soglia.

Per i compensi superiori al questo limite e fino a 7.000 euro (si parla sempre di importi al netto e per anno civile) la Naspi si riduce per un importo pari all'80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito si sottraggono gli accrediti contributivi relativi alle prestazioni di lavoro accessorio.

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