L'esperto rispondeContrattazione

Apprendistato relativo a mansioni già svolte

di Paolo Rossi

La domanda

Un'azienda vorrebbe assumere come apprendista cameriere un ragazzo che ha lavorato in precedenza in qualità di cameriere per soli due mesi - l'azienda ritiene la persona non qualificata data la giovane età e l'esiguo periodo di svolgimento della funzione. Teoricamente assumere come apprendista una persona già formata è vietato, Vi chiediamo se ci sono possibilità di farlo nel caso specifico senza incorrere in sanzioni?

L’articolo 41 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (facente parte della recente riforma denominata Jobs ACT) definisce l’apprendistato come quel “contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”. Il contratto di apprendistato si articola in tre tipologie: l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; l’apprendistato di alta formazione e ricerca; l’apprendistato professionalizzante. Questa ultima tipologia di apprendistato rappresenta la forma contrattuale pensata appositamente per l’inserimento lavorativo del giovane nelle imprese, mentre le altre due tipologie integrano piuttosto il sistema duale, formazione e lavoro, pensato appositamente per i percorsi di istruzione e formazione scolastici. Con contratto di apprendistato professionalizzante, possono essere assunti i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni al fine di conseguire “una qualificazione professionale ai fini contrattuali”. Dunque, è presupposto essenziale ai fini della validità del contratto di apprendistato professionalizzante che il datore di lavoro e il lavoratore individuino la qualifica professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto. In altri termini, la qualificazione finale al quale il contratto di apprendistato professionalizzante mira è quella da conseguire dopo un periodo (mediamente tre anni) di formazione e lavoro sul campo, quale passaggio necessario per l’incremento del bagaglio di competenze e professionalità del lavoratore. Qualora tale bagaglio sia già in possesso del lavoratore (per aver svolto in precedenza, con abilità, la stessa attività lavorativa), viene meno la funzione a cui è orientato il contratto e, conseguentemente, la sua legittimità. Nello specifico caso posto dal lettore, i due mesi di lavoro già svolto come cameriere, di per sé non pregiudicano la possibilità di assumerlo nuovamente con contratto di apprendistato. La qualifica di cameriere è solitamente classificata dai contratti collettivi di lavoro in diversi livelli retributivi. Per esempio, il CCNL del Turismo (Industria – Area Pubblici Esercizi) prevede all’interno del livello “C2” il “cameriere ai vini” e il “cameriere di ristorante”, nel livello “C3” il “cameriere bar, tavola calda, self-service”, nel livello “D1” gli aiutanti non qualificati di cucina, sala, tavola calda, self service, ecc. Con ciò si intende dire che qualora il cameriere in questione sia stato impiegato, in relazione al suo basso livello di qualificazione, con un trattamento retributivo, per esempio, “D1”, il nuovo contratto di apprendistato ben potrà mirare, legittimamente, al conseguimento di un livello di qualificazione di tipo “C3” o “C2”. Al contrario, se il lavoratore è stato impiegato al livello più alto previsto dal CCNL per la categoria dei camerieri (es: “C2”), salvo che il precedente rapporto non sia stato interrotto per mancato superamento del periodo di prova a seguito della sua inidoneità professionale alla mansione di cameriere, l’eventuale contratto di apprendistato professionalizzante stipulato con lo stesso soggetto facilmente sarà considerato illegittimo.

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