di Josef Tschoell

La domanda

Buongiorno, in un'azienda che applica il CCNL Telecomunicazioni e che svolge attività di call center outbound, è ancora possibile stipulare contratti a progetto o l'unica fattispecie applicabile (escludendo la subordinazione) è la collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 c.p.c.?

L’art. 52, D.Lgs. n. 81/2015 ha disposto che le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del decreto. Una delle deroghe ancora consentite per l’utilizzo delle collaborazioni coordinate e continuative è contenuta nell’art. 2, comma 2, lettera a), la quale affida agli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale l’individuazione di discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; Per il settore telecomunicazioni Assotelecomunicazioni – Asstel, Assocontact e i sindacati di CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto: - il 1° agosto 2013 l'accordo per la disciplina del lavoro a progetto nei call center ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall'art. 1, comma 23, della L. 28 giugno 2012, n. 92 e dall'art. 24-bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134; - il 30 luglio 2015 l'accordo di adeguamento con il quale si è stabilito che le norme previste nell'accordo 1° agosto 2013 devono intendersi riferite ai Contratti di Collaborazione esclusivamente personale e continuativa stipulati per lo svolgimento delle stesse attività outbound ivi regolate; - il 22 dicembre 2015 un’integrazione all’accordo precedente, specificando che "Il presente Accordo si applica ai lavoratori con contratto di collaborazione di continuata e continuativa che svolgano attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center outbound, attività di recupero crediti telefonico outbound, attività di ricerca di mercato, di imprese che applichino il CCNL TLC.". Si ritiene, dunque, che non è più consentita la stipulazione dei contratti di lavoro a progetto dopo il 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore), ma unicamente quelli ex art. 409 del codice di procedura civile, se rientrano nelle eccezioni ancora consentite.

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