Contrattazione

Certificato antipedofilia per i lavoratori remunerati con i voucher

di Antonio Carlo Scacco

Il decreto legislativo 39/2014, allo scopo di combattere l'abuso su minori e la pornografia minorile, ha introdotto l'obbligo di richiedere, prima dell’assunzione, il certificato penale del lavoratore adibito a contatti diretti e regolari con minorenni allo scopo di verificare l'esistenza a suo carico di eventuali reati in materia.

L'obbligo, in vigore dal 6 aprile 2014, incombe sul datore di lavoro nel momento in cui intenda impiegare il lavoratore e dunque esclusivamente prima di effettuare l'assunzione (interpello 25/2014 del ministero del Lavoro). Successive note interpretative hanno consentito di delineare i confini dell'obbligo, non senza polemiche circa l'eccessiva onerosità del nuovo adempimento.

Ad esempio circa la locuzione «impiego al lavoro», il ministero ha chiarito che la norma non può essere limitata alle sole tipologie di lavoro subordinato ma ricomprende anche quelle forme di attività di natura autonoma che comportino, ovviamente, un contatto continuativo con i minori .

Si pone il problema se analogo obbligo sussista a carico del datore che intenda impiegare lavoratori remunerati esclusivamente con i voucher. Secondo le indicazioni ministeriali, l'obbligo riguarda i datori di lavoro che impieghino personale:
- per lo svolgimento di attività professionali «che comportino contatti diretti e regolari con minori» da intendersi come contatto non mediato e continuativo con i minori (ad esempio si escludono quelle figure che sovraintendono alla attività svolta dall'operatore diretto, come i dirigenti)
- le cui attività professionali implichino un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori (ad esempio insegnanti di scuole pubbliche e private, conducenti di scuolabus, eccetera) con esclusione delle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte a una utenza indifferenziata, ma dove è comunque “possibile” la presenza di minori.

Tutte queste condizioni possono essere compatibili con lavori professionali remunerati esclusivamente con i voucher. Il lavoro accessorio, infatti, può essere reso per la generalità delle attività lavorative (siano esse di natura subordinata o autonoma) purché nei limiti dei compensi annuali previsti dalla norma (è venuto meno qualsiasi riferimento alla occasionalità della prestazione, si veda la lettera circolare 7258/2013 del ministero del Lavoro).

È opportuno ricordare che il ministero della Giustizia, nelle Faq del 10 aprile 2014, ha ricordato che il datore ha l'obbligo di richiedere il certificato «in tutti i casi in cui si instaura con la persona un rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive, per attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori. L'obbligo non sorge, invece, per le forme di collaborazione che non si strutturino all'interno di un definito rapporto di lavoro».

Ora, a prescindere dalle oggettive difficoltà di dare piena esplicazione alla nozione di «definito rapporto di lavoro», la dottrina prevalente è favorevole alla tesi contrattualistica del lavoro accessorio (in contrapposizione alla tesi “fattualistica”: es. P. Bellocchi) dal momento che le prestazioni (corrispettive) sono pur sempre svolte sulla base di un accordo delle parti e, quindi, di un contratto.

Tesi avvalorata dall'essere la disciplina del lavoro accessorio attualmente inserita nel decreto legislativo 81/2015 che reca nel titolo la dizione «disciplina organica dei contratti di lavoro». Quindi, per concludere circa la applicabilità dell'obbligo di richiesta del certificato antipedofilia in ipotesi di servizi professionali resi a contatto di minori e remunerati esclusivamente a voucher, occorrerà verificare se tali attività sono svolte in contatto «diretto e regolare» e implichino un contatto necessario ed esclusivo con i minori.

Verificandosi tali condizioni dovrebbe sussistere, anche in un rapporto di lavoro accessorio, l'obbligo di richiesta del certificato penale. Naturalmente sarebbe auspicabile un espresso intervento ministeriale a chiarimento delle considerazioni sopra espresse.

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