Contrattazione

Lavoro intermittente, il ministero conferma che è possibile fare riferimento al regio decreto del 1923

di Massimo Braghin

Il Ministero del Lavoro rispondendo a un’istanza presentata da Federalberghi in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 13, comma 1, del Dlgs 81/2015, ha ribadito la piena applicabilità del decreto ministeriale 23 ottobre 2004 ai sensi del quale è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, numero 2657.

Il contratto di lavoro intermittente è quel contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.

Con l'entrata in vigore del Dlgs 81/2015 il ricorso alle prestazioni di lavoro intermittente è stato demandato alla contrattazione collettiva, ferme restando le ipotesi soggettive previste dall'articolo 13, comma 2 dello stesso decreto che prevedono l'utilizzo del lavoro intermittente con soggetti:

- con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno,

- con più di 55 anni.

In mancanza di una espressa previsione nel Ccnl, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, così come previsto dall’articolo 55, comma 3 del Dlgs 81/2015 il quale prevede che «sino all'emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti».

Risulta quindi attualissima e applicabile la previsione normativa contenuta nel Dm 23 ottobre 2004 proprio in forza della disposizione contenuta nell'articolo 55, comma 3, del Dlgs 81/2015 e, di conseguenza, è evidentemente possibile rifarsi alle ipotesi indicate dal regio decreto 2657 del 1923 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente.

A tal proposito e in tal senso il ministero si era già espresso con la circolare 20 del 2012 e con le risposte agli interpelli 28/2012 e 7/2014 .

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