L'esperto rispondeContrattazione

Apprendistato per qualifica e il diploma

di Callegaro Cristian

La domanda

IIl D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 Testo unico dell'apprendistato ha previsto l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale per i giovani con età compresa fra i 15 e i 25 anni. Spetta alle Regioni specificare diplomi e qualifiche che vorranno attuare nel proprio territorio (tra quelle definite nell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011), specificare il relativo monte ore di formazione e rinviare alla contrattazione collettiva la definizione dell’ulteriore quota “aziendale” di formazione e delle rispettive modalità di attuazione. Nelle Regioni dove non è stato regolamentato questo tipo di apprendistato non è dunque operativo? Nello specifico nella Regione Campania non è utilizzabile?

In premessa e a titolo di precisazione, si osserva come il decreto legislativo n. 81/2015 abbia abrogato il decreto legislativo n. 167/2011, salvo quanto previsto dall’articolo 47, comma 5 del decreto n. 81. Il decreto legislativo n. 81/2015, tra le altre tipologie, ha previsto la disciplina del contratto di “apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore”. Per tale tipologia di apprendistato, l’articolo 43, comma 3, dello stesso decreto prevede che la relativa regolamentazione sia rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano e che, in assenza di regolamentazione regionale, l’attivazione dell’apprendistato venga rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale dovrà disciplinarne l’esercizio attraverso propri decreti. A questo ultimo riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze) ha emanato il decreto ministeriale 12 ottobre 2015 “definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” (Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2015, n. 296). La norma appena citata, oltre alla definizione degli standard formativi e dei criteri generali, stabilisce che: - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recepiscono le disposizioni del decreto stesso; - nel frattempo, le disposizioni del decreto trovano applicazione immediata e diretta, esclusivamente nell’ambito di apposite sperimentazioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; - trascorsi i sei mesi sopra indicati e in assenza di regolamentazione regionale, l’attivazione di percorsi di apprendistato è disciplinata direttamente attraverso le disposizioni del decreto 12 ottobre 2015. Si ritiene, pertanto, che in assenza di regolamentazione da parte della regione, occorra fare riferimento ai principi sopra riportati.

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