Contrattazione

Contratti a termine di ricerca scientifica prorogabili solo entro i 36 mesi

di Antonio Carlo Scacco

Eventuali proroghe di un contratto a tempo determinato avente come oggetto esclusivo attività di ricerca devono comunque intervenire nel termine di 36 mesi, ma l'ultima proroga può determinare una durata complessiva del contratto anche superiore ai 36 mesi se commisurata alla durata del progetto di ricerca. Questa è la risposta resa dal ministero del Lavoro nell'interpello 12 dell'11 aprile scorso a uno specifico quesito avanzato dall'Associazione religiosa istituti socio sanitari.

La risposta ministeriale è fondata sulla lettura combinata dell'articolo 23, comma 3, del Dlgs 81/2015 (recante il riordino delle tipologie contrattuali), che consente ai contratti a tempo determinato, con oggetto esclusivo lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, la possibilità di superare i 36 mesi di durata ove il relativo progetto di ricerca copra una durata maggiore, con la norma contenuta nell'articolo 21, comma 1, che consente un massimo di cinque proroghe nell'arco di 36 mesi.

La chiara formulazione letterale dell’articolo 21, si legge nella nota, «non sembra consentire la violazione del limite delle cinque proroghe nell'arco dei 36 mesi». Da qui la soluzione contenuta nella risposta: disco verde a durate maggiori di 36 mesi, ma le cinque proroghe devono essere esercitate in ogni caso entro i tre anni. L'ultima delle proroghe potrà poi, in ossequio all’articolo 23, comma 3, prevedere una durata del contratto commisurata al progetto di ricerca scientifica, eventualmente anche superiore ai 36 mesi.

Circa l'altro quesito avanzato dall'Aris sulla riconducibilità alla nozione di attività di ricerca in via esclusiva delle attività di carattere operativo e accessorio espletate dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs), necessarie ai fini dell'esecuzione del progetto di ricerca (ad esempio le attività assistenziali dei ricercatori nel settore sanitario), il ministero del Lavoro si è pronunciato negativamente.

L'articolo 1 del Dlgs 288/2003, recante il riordino della disciplina degli Irccs, consente di qualificare tali enti quali enti privati di ricerca, ma la formulazione dell’articolo 23, comma 3, parla di «contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca»: non è quindi possibile estendere il regime derogatorio circa i limiti massimi di durata a contratti a termine che, viceversa, hanno a oggetto attività meramente operative rispetto al progetto di ricerca.

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