Contrattazione

L’apprendistato per i quindicenni secondo regole Ue

di Gianni Bocchieri e Josef Tschöll

Dopo le modifiche alla disciplina dell'apprendistato introdotte dal decreto legislativo 81/2015, la definitiva costruzione del sistema duale italiano rischia di dipendere dal necessario raccordo tra la disciplina per il conseguimento della qualifica o del diploma e quella del lavoro minorile.

Questa necessità è stata messa in evidenza dalla risposta del ministero del Lavoro all'interpello 11/2016 dei consulenti del lavoro, con cui è stato precisato che gli apprendisti quindicenni sono considerati “bambini” in base alla vigente disciplina del lavoro minorile, con la sua conseguente applicazione integrale in mancanza di qualunque deroga per l'apprendistato che coinvolga minori.

Gli effetti della risposta all'interpello non si limitano quindi alla necessaria differenziazione tra l'organizzazione dell'orario di lavoro: 35 ore complessive, con 7 ore giornaliere per gli apprendisti “bambini” di 15 anni; 40 ore settimanali, con 8 ore al giorno, per gli apprendisti “adolescenti” tra i 16 ed i 18 anni. Non si tratta banalmente di far iniziare l'attività lavorativa dei primi più tardi di quella dei secondi, anche nel caso in cui arrivassero nel cantiere o nell'officina assieme, magari con lo stesso mezzo di trasporto messo a disposizione dal datore di lavoro. Nemmeno si tratta solo di gestire diversamente il lavoro notturno, per cui i quindicenni non possono essere mai impegnati in attività di formazione on the job tra le ore 22 e le 6 o tra le 23 e le 7, precludendo loro le opportunità formative di quei mestieri che iniziano la loro attività ordinaria anche prima delle 6 di mattina (si pensi ai panettieri o anche ai cuochi in alberghi).

Infatti, secondo il dato formale della disciplina del lavoro minorile, l'apprendista “bambino” può sottoscrivere il contratto di lavoro solo con l'assistenza dei titolari della potestà genitoriale. Inoltre, non può in nessun caso svolgere molte attività caratteristiche dei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, determinando situazioni anche paradossali, per cui l'apprendista saldatore non potrebbe esercitarsi in azienda con il saldatore, l'apprendista macellaio non potrebbe usare il coltello e l'apprendista parrucchiere non potrebbe fare le tinte per evitare contatti con agenti chimici.

In linea teorica, questi paradossi possono riguardare anche gli apprendisti “adolescenti”, anche se la circolare 1/2000 del ministero del Lavoro ha chiarito che essi possono essere impiegati in processi produttivi e lavori vietati, per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale.

Tuttavia, nella nuova dimensione del sistema duale, la soluzione di questa circolare potrebbe essere insufficiente, in quanto rappresenterebbe solo una deroga amministrativa alla disciplina generale del lavoro minorile, a sua volta modificata nel 1999 per l'adeguamento alla direttiva 94/33 del Consiglio dell'Unione europea riguardante la protezione dei giovani sul lavoro, senza tener conto della specificità delle esperienze di integrazione di istruzione, formazione e lavoro tramite l'apprendistato.

Del resto, l'esigenza della modifica o dell'integrazione della disciplina del lavoro minorile non è stata avvertita nemmeno in sede di riscrittura dell'apprendistato duale. Quest'ultima avrebbe potuto contemperare il diritto costituzionale alla salute e alla sicurezza dei minori con il loro diritto a esperienze di lavoro appropriate, previsto dalla carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (Consiglio europeo di Strasburgo del 9 dicembre 1969), al fine di assicurare il loro inserimento professionale tramite la formazione.

Eppure la stessa direttiva 94/33/Ce esorta le legislazioni nazionali a cercare questa composizione dei diversi diritti del minore, prevedendo esplicitamente che un'esperienza di lavoro appropriata può contribuire all'obiettivo di preparare i giovani alla vita professionale e sociale di adulti, a condizione di evitare che ciò nuoccia alla loro sicurezza, salute e al loro sviluppo. Inoltre prevede che l'età minima di ammissione al lavoro sia di 15 anni, consente di portare l'orario di attività dei bambini a 8 ore al giorno e a 40 ore settimanali, purché i lavori siano svolti nell'ambito di un sistema di formazione in alternanza o di tirocinio nell'impresa e consente di autorizzare per particolari settori l'impiego degli adolescenti durante il periodo di divieto del lavoro notturno.

Pertanto, la direttiva comunitaria non impedisce ai decreti correttivi del Jobs act di integrare la disciplina dell'apprendistato duale con quella del lavoro minorile, per il definitivo consolidamento del sistema duale italiano.

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