L'esperto rispondeContrattazione

Distacco apprendista in paese extra ue

di Andrea Costa

La domanda

Un lavoratore apprendista può essere distaccato in un paese extra-Ue convenzionato con l'Italia (Turchia) nel caso in cui l'attività all'estero rientri nel programma di formazione? Non vi sono norme che espressamente escludano tale possibilità. La circolare INPS n. 83/2010 pur occupandosi dei distacchi in paesi UE appare estendibile anche ai distacchi in paesi extra Ue convenzionati. Al paragrafo 5 si ammette il rilascio della certificazione di distacco (e quindi la possibilità di configurare il distacco e mantenere la contribuzione in Italia) ove l’esercizio dell’attività all’estero rientri nel programma di formazione.Tuttavia per l’apprendista in questione non passano le denunce Uniemens (errore bloccante).

Nel caso di distacchi tra l’Italia e la Turchia, dal 1° agosto 2015 la legislazione applicabile è definita dall’accordo bilaterale firmato a Roma l’8 maggio 2012 e ratificato con legge dell’11 marzo 2015 n. 35. L’Accordo ha sostituito quasi totalmente la Convenzione Europea di sicurezza sociale del Consiglio d’Europa ed il relativo Accordo complementare in vigore, per l’Italia, dal 12 aprile 1990, che continua ad essere in vigore per taluni aspetti (quali i formulari di distacco) che saranno oggetto di apposita regolazione da parte del nuovo Accordo amministrativo. È l’art. 7 dell’Accordo bilaterale – oggetto di chiarimenti da parte della circolare INPS n. 168 del 9 ottobre 2015 – a disporre la deroga al principio di territorialità dell’obbligo contributivo in presenza di distacchi, prevedendo che “Nel caso in cui una persona impiegata nel territorio di una Parte Contraente sia distaccata temporaneamente dal proprio datore di lavoro per l’espletamento di un determinato lavoro nel territorio dell’altra Parte Contraente, tale persona sarà soggetta, in riferimento a quel rapporto di lavoro, alla legislazione della prima Parte Contraente per un periodo non superiore a 24 mesi”. La disposizione non individua una disciplina particolare per i lavoratori in apprendistato. Sul punto occorre però rilevare come, in linea generale, l’apprendista non venga fatto rientrare nel campo di applicazione delle norme in materia di distacco, in ragione delle caratteristiche specifiche del contratto. Aperture in merito si rinvengono nella citata circolare INPS n. 83/2010, avente ad oggetto “regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009”. In particolare, in assenza di indicazioni specifiche da parte del legislatore comunitario e della Commissione amministrativa, l’INPS ha ritenuto che “La certificazione di distacco potrà essere rilasciata solo se l’esercizio dell’attività all’estero rientri nel programma di formazione ed, in tal caso, il datore di lavoro dovrà fornire idonea documentazione comprovante la continuazione dell’attività formativa all’estero secondo le modalità previste dalla normativa italiana (registrazione delle ore, presenza di un tutor ecc.)”. Dunque, pur con tutti i distinguo del caso, per l’INPS è astrattamente possibile estendere le norme in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ai distacchi dell’apprendista in un Paese in cui trovi applicazione la normativa comunitaria (Stati UE, Stati SEE, Confederazione elvetica). Ampliando l’ambito di indagine ai Paesi extraUe nei quali non trova applicazione il regolamento n. 883/2004, in assenza di specifiche indicazioni in materia risulta però difficile estendere il medesimo orientamento interpretativo, trattandosi di fattispecie differenti. La conclusione sarebbe diversa laddove la sede INPS competente, analizzato in sede di istruttoria il programma di formazione corredato dell’idonea documentazione comprovante la continuazione dell’attività formativa all’estero secondo le modalità previste dalla normativa italiana (registrazione delle ore, presenza di un tutor ecc.), abbia successivamente rilasciato l’apposito certificato di copertura (CE1) che consente il mantenimento del regime contributivo italiano.

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