Contrattazione

Apprendistato, niente contribuzione per la formazione fuori azienda

di Josef Tschöll

Con la risposta a interpello n. 22/2016 il ministero del Lavoro interviene sugli obblighi contributivi previsti per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (cosiddetto “sistema duale”).

Il Cno dei Commercialisti e degli Esperti Contabili aveva presentato istanza di interpello per conoscere la corretta interpretazione dell'articolo 43, comma 7, Dlgs n. 81/2015 in merito al calcolo della contribuzione dovuta per le ore di formazione.

La norma citata prevede che per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.

È stato chiesto quale sia il regime contributivo per le ore di formazione interna (retribuite) e per le ore di formazione esterna (non retribuite), ipotizzando per quest'ultima una contribuzione figurativa a carico dell'Inps. La necessità di chiarimento deriva dal fatto che in questo caso la retribuzione percepita dall'apprendista è molto inferiore (o addirittura assente) al minimale contributivo sul quale calcolare la contribuzione dovuta.

L'articolo 7, comma 1, Dl n. 463/1983 (convertito nella L. n. 638/1983 e come modificato dall'art. 1, comma 2, Dl n. 338/1989, convertito nella L. n. 389/1989) dispone che «il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno». Il minimale giornaliero per l'anno 2016 è pari a 47,68 Euro (Inps circ. n. 11/2016). Tuttavia il comma 5, dell'articolo 7 prevede una eccezione al minimale, il quale non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato. Il ministero del Lavoro ricorda poi che anche l'Inps nella circ. n. 208/1988 aveva già precisato che il calcolo dell'aliquota contributiva per gli apprendisti andava effettuato sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, fermo restando, comunque, il rispetto dell'importo delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi.

Oltre alla questione su quale importo vada effettuato il calcolo dei contributi il Ministero affronta anche il nodo della percentuale contributiva dovuta per gli apprendisti nel sistema duale. L'aliquota ordinaria è stata determinata dall'articolo 1, comma 773, della L. n. 296/2006 nella misura del 10% (al quale si aggiunge poi il contributo di finanziamento della Naspi, fondo solidarietà o cig/cigs). A sua volta l'articolo 22, della L. n. 183/2011 prevede, fino al 31 dicembre 2016 e per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, lo sgravio contributivo intero (del 100%) per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto (è dovuto però il contributo di finanziamento della Naspi, fondo solidarietà o cig/cigs), restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Due disposizioni che si applicano per le tre tipologie di apprendistato. Invece, con l'articolo 32 del Dlgs n. 150/2015 è stata introdotta, a titolo sperimentale, una misura specifica per le sole assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore che sono effettuate a decorrere dal 24 settembre 2015 e fino al 31 dicembre 2016. A questi si applicano i seguenti benefici:
a) non trova applicazione il contributo di licenziamento di cui all'articolo 2, commi 31 e 32, della L. n. 92/2012;
b) l'aliquota contributiva del 10% di cui all'articolo 1, comma 773, L. n. n. 296/2006, è ridotta al 5%;
c) è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento dell'ASpI di cui all'articolo 42, comma 6, lettera f), D.Lgs. n. 81/2015 e dello 0,30%, previsto dall'articolo 25, L. n. 845/1978.

Questa riduzione contributiva prevista nell'ambito del Jobs Act (riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive) non è stata finora presa in considerazione dall'Inps. Manca ancora un chiarimento ufficiale da parte dell'istituto previdenziale per gli aspetti operativi (codici autorizzazione, dati da indicare nell'Uniemens etc.) che, si ritiene, siano necessari perché è previsto anche il monitoraggio da parte del ministero del Lavoro.

Nell'interpello il Ministero conferma che l'aliquota del 5%, ove dovuta, va calcolata sulla retribuzione effettivamente erogata all'apprendista, la quale deve evidentemente corrispondere agli importi contrattuali minimi stabiliti dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni, datoriali e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative. Non si applica, dunque, la disciplina del minimale contributivo per le retribuzioni dovute agli apprendisti, anche se queste risultano inferiori, perché il Legislatore ha previsto espressamente la possibilità di corrispondere una retribuzione inferiore rispetto all'importo dovuto in ragione del contratto collettivo.

Invece, per le ore di formazione esterna il datore di lavoro è del tutto esonerato dal corrispondere il trattamento retributivo, con conseguente esclusione dell'obbligo di versamento contributivo. Al riguardo il Ministero ritiene che non è configurabile un diritto all'accreditamento di una contribuzione figurativa, atteso che la stessa è prevista dal Legislatore in casi tassativi con idonea copertura finanziaria.

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