Termine del periodo formativo nell’apprendistato
Ricordando che la violazione dell’obbligo formativo comporta, specie se grave, pesanti sanzioni per il datore di lavoro, nel caso di specie il dubbio riguarda invece se, concluso il percorso formativo vero e proprio, il datore possa recedere prima della data stabilita con il lavoratore. A noi pare che la conclusione anticipata degli obblighi previsti in tema di formazione da impartire all’apprendista non consenta anche la risoluzione anticipata del rapporto, che dovrà pertanto proseguire fino alla data concordata in origine. L’articolo 42 del D.Lgs. n. 81/2015 dispone peraltro che, al termine del periodo di apprendistato (e non di quello meramente formativo) le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Alberto Bosco e Josef Tscholl