Contrattazione

Guida pratica alla comunicazione del lavoro accessorio

di Alberto Bosco

A seguito dell'entrata in vigore (dall'8 ottobre 2016) delle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n. 185/2016, relative alla comunicazione del lavoro accessorio, che va inviata almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare 17 ottobre 2016, n. 1, alla quale ha fatto seguito la recentissima Nota ministeriale 2 novembre 2016, prot. n. 0020137 (tale nota fornisce risposta alle prime 10 FAQ in materia).

Ricordiamo che la norma (art. 49, co. 3, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81), dispone quanto segue:

a) i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio devono, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, comunicare alla sede territoriale competente dell'INL, con sms o e-mail, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando anche luogo, giorno e ora di inizio e fine della prestazione;
2) i committenti imprenditori agricoli devono comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui sopra, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni;
3) con decreto del Ministro del lavoro possono essere individuate modalità applicative di tale disposizione e altre modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie;
4) in caso di violazione degli obblighi in esame si applica la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione: non si applica la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Nella tabella allagata, proponiamo una sorta di rapido vademecum riepilogativo su quanto sinora reso noto, dalle varie fonti, in relazione al nuovo adempimento comunicazionale.

Tabella - La comunicazione del lavoro accessorio

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