Contrattazione

Otto informazioni da comunicare via mail per attivare i voucher

di Alberto Bosco e Josef Tschöll

Le imprese possono utilizzare il lavoro accessorio, però all’obbligo di attivazione preventiva dei voucher presso l’Inps, dall’8 ottobre si affianca quello relativo all’invio della comunicazione anticipata – almeno 60 minuti prima – alla sede locale dell’Ispettorato nazionale del lavoro: questa è, per il lavoro accessorio, la modifica più rilevante introdotta dal Dlgs 24 settembre 2016, n. 185, che ha modificato l’articolo 49, comma 3, del Dlgs 15 giugno 2015, n. 81, ma che non riguarda i “privati cittadini” che usano i buoni lavoro.

Premesso che il ricorso al lavoro accessorio è vietato nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi - fatte salve le specifiche ipotesi da individuare con decreto del ministero del Lavoro, sentite le parti sociali (decreto di cui si attende l’emanazione da dicembre 2015) - come dispone l’articolo 48 del Dlgs 81/2015, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono quelle attività lavorative – remunerate con il regime dei voucher - che non danno luogo (in capo al percettore), con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro netti nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati in base alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo.

Il secondo limite

Vi è però un secondo limite, che riguarda proprio i committenti imprenditori non agricoli o professionisti. Infatti, fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro netti, rivalutati annualmente (l’Inps, con la circolare 149 del 12 agosto 2015, ha precisato che, a seguito della rivalutazione, tale importo è oggi pari a 2.020 euro netti). È “imprenditore commerciale” ogni persona fisica e giuridica che opera su un determinato mercato, per la produzione, gestione o distribuzione di beni e servizi, senza limitazioni dell’attività d’impresa all’intermediazione nella circolazione dei beni. Per i professionisti, invece, il limite dei 2.000 euro si applica sia agli iscritti agli Ordini professionali, anche assicurati presso una Cassa diversa da quella del settore specifico dell’ordine, sia ai titolari di partita Iva, non iscritti alle Casse, assicurati alla gestione separata Inps.

Quanto detto, quindi, vale a individuare i casi in cui – dato che del voucher viene fatto un utilizzo “professionale” – il committente deve inviare la comunicazione anticipata via e-mail all’Ispettorato del lavoro (adempimento che invece non riguarda le famiglie, i condomìni, gli enti pubblici, le Onlus eccetera).

In pratica, per utilizzare i voucher, il committente imprenditore o professionista deve anzitutto registrarsi all’Inps tramite gli sportelli, il sito internet o il Contact center dell’istituto, o tramite le associazioni di categoria o il proprio consulente del lavoro (altrettanto deve fare il prestatore di lavoro). A questo punto, il committente imprenditore o libero professionista può acquistare i buoni esclusivamente attraverso:

• la procedura telematica Inps (le modalità sono descritte nell’allegato 1 alla circolare 149/2015), con versamento tramite modello F24;

• i tabaccai aderenti alla convenzione Inps- Fit e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;

• le banche popolari abilitate.

Orologio alla mano

Completato l’acquisto, se è necessario procedere alla chiamata, i voucher (minimo uno per ogni ora di lavoro) vanno attivati presso l’Inps, anche telefonando al Contact center, al numero 803.164, gratuito da numero fisso. A decorrere dall’8 ottobre, poi, i committenti imprenditori (non agricoli) o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o email, dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore, luogo, giorno e ora di inizio e di fine della prestazione.

Il 17 ottobre, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato la circolare 1, cui hanno fatto seguito le 10 Faq (le risposte alle domande più frequenti) diffuse dal ministero del Lavoro con la nota 2 novembre 2016, n. 20137. Inoltre:

• almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, il committente imprenditore o professionista deve inviare una e-mail (la norma e la circolare non citano la Pec, mentre il servizio per la comunicazione tramite sms sarà attivato in futuro) agli indirizzi e-mai dell’Ispettorato, creati appositamente ;

• le e-mail vanno inviate senza allegati e devono riportare i dati del committente (almeno codice fiscale e ragione sociale, da riportare anche nell’oggetto della e-mail) e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio (dati anagrafici del lavoratore, luogo della prestazione eccetera): è opportuno, per maggior sicurezza, conservare una copia;

• anche eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse vanno inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono;

• se il prestatore svolge l’attività per l’intera settimana, i committenti non agricoli possono inviare una sola comunicazione, indicando giornate, luogo e ora di inizio e fine della prestazione per ogni singola giornata (Faq n. 1).

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, si applica la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione (in pratica, la sanzione è pari a 800 euro per ogni lavoratore non “comunicato”). Ma l’assenza, oltre che della e-mail, della dichiarazione di inizio attività all’Inps comporterà l’applicazione della ben più pesante maxi-sanzione per lavoro nero (Faq n.6).

Leggi la procedura passo passo

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©