Contrattazione

Voucher, via libera della Camera al decreto

di Giorgio Pogliotti

Via libera dalla Camera alla conversione in legge del Dl che cancella i voucher e ripristina la piena responsabilità solidale negli appalti: il testo è stato approvato senza modifiche dall’Aula di Montecitorio con 232 sì e 52 no (68 astenuti), passando così all’esame del Senato.

A Montecitorio ha tenuto la posizione del governo che ha blindato il Dl puntando ad evitare i due referendum indetti dalla Cgil per il 28 maggio: sarà la Corte di Cassazione, una volta approvata la legge, a pronunciarsi in proposito. Il Dl abroga il lavoro accessorio disciplinato da tre articoli del Jobs act; nel periodo transitorio i buoni richiesti entro lo scorso 17 marzo (entrata in vigore del decreto) possono essere utilizzati fino al 31 dicembre. «Va affrontato il vuoto normativo creato con l’abrogazione dei voucher - sostiene Cesare Damiano (Pd) - con un buono famiglia per i piccoli lavori domestici e di cura, alzando l’aliquota previdenziale dal 13% al 25% come il lavoro autonomo. Per le imprese vanno affinati il lavoro a chiamata e quello interinale». All’inizio della prossima settimana il testo approderà in commissione Lavoro al Senato. Il presidente, Maurizio Sacconi (Energie per l’Italia), ragiona di come colmare il vuoto normativo: «Vanno regolati in modo essenziale tutti i lavori brevi che non superano una modesta soglia di reddito del prestatore con lo stesso committente. Se è un’impresa o un libero professionista si può pensare ad un sistema telematico di semplice iscrizione dei lavori brevi con preavviso di almeno 60 minuti, conseguente accredito dei versamenti assicurativi ed erogazione della remunerazione attraverso gli enti convenzionati».

Quanto agli appalti, il Dl ripristina integralmente la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore (o gli eventuali subappaltatori), escludendo la possibilità di derogare con la contrattazione collettiva. Il committente, chiamato in giudizio dal lavoratore insieme all’appaltatore, non può più far valere il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore (o degli eventuali subappaltatori).

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