Contrattazione

«Suppletiva» anche con l’Ape

di Alessandro Limatola e Mauro Pizzin

Anche gli agenti di commercio il cui rapporto è regolato dall’Accordo economico collettivo ( Aec ) del settore commercio, oltre che dalle norme del Codice civile (articoli 1742 e seguenti) potranno d’ora in poi mantenere il diritto a percepire l’ indennità di suppletiva di clientela prevista per la cessazione del rapporto di lavoro con l’azienda preponente anche in caso di dimissioni presentate dopo il conseguimento della pensione anticipata Enasarco o Inps o dell’Anticipo pensionistico (Ape).

Lo ha stabilito l’accordo firmato il 29 marzo 2017 ed entrato in vigore dallo scorso 1° aprile siglato dalle Associazioni di categoria degli agenti di commercio con Confcommercio, Confesercenti e Confcooperative.

Si ricorda che finora, in base all’articolo 1751 del Codice civile, l’agente che comunica alla parte preponente il proprio recesso perde l’indennità di cessazione del rapporto, salvo i casi di dimissioni rassegnate per ragione di età, infermità o malattia per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività. Tale principio è stato fatto proprio dagli Aec nell’ambito della regolamentazione dell’indennità suppletiva di clientela, calcolata sugli importi percepiti dall’agente durante il rapporto con la preponente, e di quella cosiddetta “meritocratica”, collegata all’incremento della clientela.

Le parti sociali, quale condizione di miglior favore per l’agente, avevano in seguito deciso di ampliare l’elenco contenuto nell’articolo 1751 dei casi in cui, nonostante le dimissioni, l’agente ha diritto alle indennità in questione. In base, quindi, all’Aec del 2009 l’agente ha conservato il diritto all’indennità suppletiva di clientela in caso dimissioni dal contratto giustificate da:

circostanze attribuibili al preponente, ossia la “giusta causa” (e secondo alcuni anche in caso di recesso per “giustificato motivo”)

circostanze attribuibili all’agente in caso d’infermità o malattia per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività, invalidità permanente e totale, morte (in questo caso l’indennità viene corrisposta agli eredi legittimi o testamentari);

conseguimento della pensione di vecchiaia Enasarco e/o Inps.

È su quest’ultimo punto che l’accordo integrativo del 29 marzo scorso è intervenuto per migliorare il trattamento riservato all’agente e adeguarsi al mutato contesto normativo.

«Grazie a questa modifica - sottolinea Umberto Mirizzi, presidente nazionale dell’Usarci, una delle associazione degli agenti di commercio firmatarie dell’accordo - è stato reso omogeneo il trattamento con l’Aec del settore Industria- Confapi-Artigianato, che già prevedeva questa possibilità, ponendo così fine alla disparità di trattamento tra gli agenti il cui contratto faceva riferimento al settore Commercio rispetto a quelli dell’Industria. Questa modifica, inoltre, salvaguarda l’indennità di clientela anche in caso di disdetta da parte dell’agente motivata da richiesta di “Ape”, assegno pensionistico, i cui decreti attuativi, come è noto, dovrebbero scattare dal mese di maggio. Si tratta quindi di una modifica innovativa, in quanto anticipa norme non entrate ancora in vigore».

Sarebbe stato forse utile se le parti sociali avessero chiarito nell’accordo del 2017 (come avvenuto in sede di rinnovo dell’Aec settore industria del 30 luglio 2014) l’applicabilità dello stesso principio anche all’indennità meritocratica, visto che l’articolo 13, capo III, dell’Aec del 2009 già prevedeva in favore dell’agente le stesse deroghe contenute nell’articolo 1751 del Codice civile prima riportate.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©