Contrattazione

Tirocini con premio per chi assume

di Gianni Bocchieri

Dopo la conferma delle competenze regionali in materia, con l’accordo in Conferenza Stato–Regioni del 25 maggio 2017, sono state profondamente riviste le linee guida del 24 gennaio 2013 di definizione del contenuto minimo delle discipline regionali sui tirocini. Le Regioni hanno ora sei mesi per recepire le nuove indicazioni.

Assieme a rilevanti novità e utili precisazioni, le numerose modifiche intervengono sulla precedente regolamentazione dei tirocini extra curriculari, chiarendo esplicitamente che le nuove linee guida non riguardano quelli curriculari che restano di competenze delle scuole, dei centri di formazione professionale accreditati dalle stesse Regioni e delle università, nel nuovo quadro normativo della legge della “buona scuola”.

Condizioni per l’attivazione
Confermato il divieto di attivazione per i datori di lavoro che abbiano fatto licenziamenti nei 12 mesi precedenti. In particolare non è possibile avviare tirocini per svolgere le stesse mansioni del personale che ha lasciato l’azienda nel caso di licenziamenti collettivi, per giustificato motivo oggettivo, per superamento del periodo di comporto, per mancato superamento del periodo di prova, per fine appalto o nel caso di risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Inoltre le linee guida chiariscono che è possibile attivare tirocini in presenza di contratti di solidarietà espansivi, ossia per le imprese che riducono l’orario di lavoro o la retribuzione per riorganizzazioni finalizzate allo sviluppo dell’azienda.

Limiti quantitativi
Invariati i limiti precedenti di un tirocinio per datori di lavoro fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato, di 2 tirocinanti per quelli tra 6 e 20 dipendenti e del 10% per quelli con più di 20 dipendenti, sempre a tempo indeterminato, le nuove linee guida introducono una premialità per incentivare l’assunzione dei tirocinanti alla fine del loro periodo. In particolare, i datori di lavoro con più di 20 dipendenti potranno superare il limite del 10% se avranno assunto almeno il 20% dei tirocinanti dei 2 anni precedenti, con un contratto di almeno sei mesi, anche part time al 50 per cento. Con proporzione crescente rispetto alle percentuali di stabilizzazione, la nuova premialità consente di attivare fino a 4 tirocini oltre il limite del 10%, nel caso di assunzione di tutti i tirocinanti dei 24 mesi precedenti.

Durata
Confermata la durata massima di 12 mesi, è ora prevista anche quella minima di due mesi, ridotta a un mese per attività stagionali. Nel caso di tirocini svolti da studenti e attivati dai servizi per il lavoro, si può scendere a due settimane.

Indennità minima
L’indennità minima da corrispondere al tirocinante resta quella di 300 euro lordi mensili fissata con le precedenti linee guida, ferma restando la facoltà delle Regioni di aumentarla. Tuttavia viene precisato che l’indennità può essere erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.

Modalità di attivazione
Come per quelli curriculari e i contratti di apprendistato duale, il tirocinio extracurriculare prevede un rapporto trilaterale tra soggetto proponente, soggetto ospitante e tirocinante. Per la loro attivazione è necessaria la sottoscrizione di una convenzione tra promotore e ospitante, cui è allegato il piano formativo individuale del tirocinante. L’attività di quest’ultimo si dovrà svolgere sotto la supervisione e l’accompagnamento di due tutor: uno del promotore e l’altro dell’ospitante. Ogni tutor può seguire fino a 20 tirocinanti, ma questo limite può essere superato se il promotore attiva tirocini con medesime finalità formative presso lo stesso soggetto ospitante.

Per i tirocini in una Regione diversa da quella del promotore e per quelli ospitati in imprese multilocalizzate, le nuove linee guida precisano che la disciplina di riferimento, compresa la misura dell’indennità, è quella della Regione o della Provincia autonoma in cui ha la sede operativa o legale il soggetto ospitante.

Disciplina sanzionatoria
Confermate le sanzioni già previste per l’omissione delle comunicazioni obbligatorie e per la mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione, le Regioni e le Province Autonome dovranno prevedere anche l’interdizione dall’attivazione di tirocini fino a un anno, a carico del promotore o dell’ospitante nei casi più gravi.

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