Contrattazione

Nuovi voucher al via sulla piattaforma web

di Francesca Barbieri

Stop al tagliando cartaceo, doppio binario per famiglie e imprese, sanzioni salate in caso di violazioni. Con queste novità è atteso oggi il debutto del libretto famiglia e del contratto di prestazione occasionale, introdotti dalla manovra d’estate (decreto legge 50, convertito dalla legge 96/2017), per colmare il vuoto normativo lasciato dai vecchi voucher, abrogati il 17 marzo scorso. La piattaforma web che consentirà di attivare i contratti si aprirà oggi sul sito dell’Inps, nella sezione Prestazioni Occasionali. A meno di intoppi dell’ultima ora, datori e lavoratori potranno registrarsi: tutto avverrà infatti attraverso il canale telematico.

La registrazione
Per registrarsi è indispensabile il Pin Inps, o in alternativa le credenziali della Spid o Cns. Possibile anche effettuare l’operazione attraverso il call center dell’Istituto, o chiedere assistenza a patronati e intermediari abilitati: possibilità, quest’ultima, che dovrebbe essere disponibile entro fine luglio (come indicato nella circolare 107).

Scompare così il voucher cartaceo, sostituito da posizioni contabili all’Inps. I committenti – famiglie, imprese, autonomi, professionisti, Pa – dovranno aprire una specie di conto dove accumulare la “provvista” per pagare le prestazioni occasionali. Utilizzo vietato, però, a datori di lavoro con più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, imprese nell’edilizia o settori affini, appalti di opere e di servizi.

Doppio canale
Due i binari disponibili: il libretto famiglia, per le persone fisiche (in questo caso per il versamento con F24 si utilizza la causale «LIFA»); il contratto di prestazione occasionale, per tutti gli altri committenti (causale «CLOC»). I pagamenti, oltre che con il modello F24, potranno avveniere anche attraverso la procedura informatica Agid PagoPa.

Alla piattaforma digitale si dovranno registrare anche i lavoratori occasionali, ai quali l’Inps accrediterà (sempre via web) i compensi e inoltrerà i contributi assicurativi all’Inail, oltre a trattenere i costi di gestione.

Se tutto funzionerà a dovere, il nuovo sistema dovrebbe sanare le anomalie che avevano portato a un uso in parte distorto dei vecchi voucher: l’ufficio parlamentare di Bilancio ha evidenziato in un recente report che tra gli aspetti positivi ci sono l’aver circoscritto la platea di attività e lavoratori, i tetti annuali su compensi (5mila euro e 2.500 euro) e ore (280). Tutto questo sarebbe in linea con gli obiettivi iniziali che la riforma Biagi si prefigurava nel 2003 e anche con le pratiche di altri Paesi europei.

Iter e criticità
Doppio binario anche per le comunicazioni, da inserire sempre nella piattaforma Inps. Per il libretto famiglia, la segnalazione va fatta non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione. 

Il termine è almeno un’ora prima dell’inizio per il contratto di lavoro occasionale (eccezion fatta per l’agricoltura): in questo caso al prestatore viene inviata notifica tramite posta elettronica o sms e la dichiarazione può comunque essere revocata entro le 24 del terzo giorno successivo a quello programmato. Una possibile criticità per il “datore” potrebbe essere quella di dimostrare che la prestazione non è stata svolta se il lavoratore, in malafede, conferma all’Inps di aver comunque portato a termine l’incarico(si veda «Il Sole 24 Ore» del 7 luglio).

Se tutto va invece per il verso giusto, l’Istituto di previdenza paga il lavoratore il giorno 15 del mese successivo, con accredito delle somme su conto corrente bancario/postale, libretto postale, carta di credito o tramite bonifico domiciliato che si può incassare in Posta. Il termine indicato suscita qualche perplessità, come evidenziato dalla circolare 7 della Fondazione studi dei consulenti del lavoro: «Se si considera anche il caso di prestazioni a cavallo di due mesi - si sottolinea - i tempi di attesa per il prestatore risulterebbero essere molto lunghi».

Tra le altre criticità evidenziate: la necessità di retribuire comunque 4 ore, anche in caso di prestazione inferiore: una scelta che secondo i consulenti del lavoro potrebbe contrastare con l’articolo 36 della Costituzione e creare discrasie, ad esempio, con i lavoratori part-time.

Si sottolinea poi che non sono specificate le sanzioni in caso di violazione del divieto di “assumere” dipendenti o collaboratori (anche ex, cessati da meno di sei mesi) con il nuovo contratto. Prevista invece la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato in caso di superamento del limite di 2.500 euro tra lo stesso utilizzatore-prestare o delle 280 ore annue, mentre si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera ad esempio in caso di accertata violazione degli obblighi di comunicazione preventiva.

Leggi le regole base di libretto famiglia e contratto di prestazione occasionale

Leggi le risposte ai casi dubbi

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