Contrattazione

Manutenzione stradale con l’intermittente

di Mauro Pizzin

È lecito utilizzare negli appalti per lavori di manutenzione stradale straordinaria lavoratori edili con contratto intermittente , purché si tratti di soggetti con meno di 24 anni d’età (e le prestazioni siano svolte entro il venticinquesimo anno) o con più di 55 anni.

Lo ha chiarito il nuovo Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) che ha così risposto al suo primo interpello (n.1/17) in risposta ad un quesito sollevato da Confartigianato. L’associazione chiedeva quale fosse la corretta interpretazione da dare all’articolo 13 del Dlgs 81/15 in ordine al contratto intermittente e, come detto, se fosse possibile utilizzare alla luce di questa disposizione normativa assumere figure professionali come manovali, muratori, asfaltisti, autisti e conducenti di macchine operatrici.

L’Ispettorato ha ricordato in via preliminare che l’articolo 13 del Dlgs 81/15 inquadra l’intermittente come quel contratto, anche a tempo determinato, mediante cui un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi determinati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. In mancanza di contratto collettivo - ricorda la norma - i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del ministro del Lavoro. Dal tenore dell’articolo - precisa l’Inl - appare chiaro che viene demandata al contratto collettivo l’individuazione delle esigenze organizzative e produttive con riferimento alle quali possono svolgersi prestazioni di lavoro intermittente, le quali però non sono contemplate nella contrattazione collettiva di riferimento per i lavori di manutenzione stradale straordinaria in relazione alle attività menzionate da Confartigianato.

In assenza di specifiche previsioni resta però aperta la possibilità indicata dal Dlgs 81/15 di fare riferimento alle attività indicate da decreto del Lavoro del 23 ottobre 2004, che a sua volta fa rinvio alla tabella allegata al regio decreto n. 2657/23 e, più precisamente, alle attività indicate al n. 32 («personale addetto alla manutenzione stradale»), il quale non riporta alcuna distinzione fra manutenzione ordinaria e straordinaria, a condizione che le relative figure professionali siano effettivamente adibite allo svolgimento di detti lavori.

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