Contrattazione

Europa senza preclusioni sul lavoro flessibile

di Giampiero Falasca

La sentenza della Corte Ue che ha ritenuto conforme al diritto comunitario la disciplina italiana del lavoro intermittente ha un duplice effetto : da un lato lascia inalterata la normativa sul lavoro a chiamata, e dall’altro rovescia alcuni luoghi comuni relativi a una presunta “avversità” del diritto comunitario verso i contratti flessibili .

Con riferimento al primo aspetto, la legge conferma la legittimità della regola, contenuta nella legge Biagi e poi confluita nell’articolo 13 del dlgs 81/2015, che autorizza un datore di lavoro a concludere un contratto intermittente con un giovane che abbia meno di 25 anni, qualunque sia la natura delle prestazioni da eseguire, e a licenziare detto lavoratore al compimento del venticinquesimo anno.

La Corte esclude il carattere discriminatorio della regola: questo non vuol dire che il legislatore nazionale è sempre tenuto a introdurre una soglia di età per l’utilizzo del lavoro intermittente ma, più semplicemente, significa che una scelta del genere rientra nella discrezionalità di ciascuno stato membro, senza alcuna violazione del diritto comunitario.

La sentenza, come accennato, ha però una portata ancora più ampia del lavoro intermittente, in quanto sgombera il campo da alcuni luoghi comuni molto ricorrenti.

I giudici comunitari, con un approccio estremamente innovativo, riconoscono che l’esigenza delle aziende di avere a disposizione «uno strumento poco vincolante e meno costoso rispetto al contratto ordinario» è legittima e, come tale, può essere soddisfatta, dai legislatori nazionali, mediante l’introduzione di «certa flessibilità sul mercato del lavoro» che renda più facile l’assunzione di alcune categorie di lavoratori.

In questa ottica, la Corte afferma che, in un contesto di perdurante crisi economica e di crescita rallentata, la situazione di un lavoratore giovane che, grazie ad un contratto di lavoro flessibile e temporaneo, possa accedere al mercato del lavoro «…è preferibile rispetto alla situazione di colui che tale possibilità non abbia e che, per tale ragione, si ritrovi disoccupato». Insomma, di fronte all’esigenza occupazionale, il sistema delle tutele deve essere ripensato, dando priorità all’accesso al lavoro.

Questa impostazione può aprire una nuova stagione interpretativa in sede giurisprudenziale, in quanto i presunti limiti del diritto comunitario in tema di lavoro flessibile sono, troppo spesso, utilizzati per giustificare uno stravolgimento o comunque una rilettura in chiave fortemente restrittiva delle leggi nazionali.

È sicuramente vero che il diritto comunitario considera il contratto a tempo indeterminato come la forma “normale” di lavoro. Ma non è vero, come conferma la sentenza di ieri, che sulla base di questa indicazione gli Stati membri siano obbligati a contrastare l’utilizzo del lavoro flessibile, posto che – come ha riconosciuto, con parole chiare e inequivocabili, il giudice comunitario - le forme flessibili di lavoro sono necessarie per favorire la mobilità dei lavoratori, rendere le retribuzioni più adattabili al mercato del lavoro e facilitare l’accesso a tale mercato delle persone minacciate dall’esclusione sociale, eliminando allo stesso tempo le forme di lavoro illegali.

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