Contrattazione

Per lo smart working un modello di accordo «garantito dall’Agi»

di Matteo Prioschi


Un modello di accordo “garantito dall’Agi” per il lavoro agile che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro e dal dipendente. Questa la proposta emersa nel corso di uno dei dibattiti di avvicinamento al convegno nazionale degli avvocati giuslavoristi italiani che si svolgerà a Torino dal 14 al 16 settembre.

L’Agi riunisce sia avvocati che preferibilmente assistono i datori di lavoro, sia professionisti che affiancano i lavoratori, offrendo quindi un doppio punto di vista sulla normativa del lavoro. Come quella dello smart working, regolato di recente dalla legge 81/2017. Questa modalità di lavoro, che in realtà è già stata adottata in molte imprese prima ancora che fosse ufficialmente normata, consente ai dipendenti di svolgere la loro attività fuori dai locali aziendali, compatibilmente con le esigenze produttive e organizzative.

Un’opportunità che amplia le possibilità per i lavoratori di gestire al meglio il loro tempo, ma che presenta anche possibili punti critici. Ad esempio c’è il rischio che il datore di lavoro perda parte della possibilità di controllo dell’attività effettivamente svolta o, al contrario, tramite i dispositivi utilizzati dal dipendente (smartphone, computer, navigatore presente sull'automobile) quest’ultimo viene controllato 24 ore su 24? E ancora, il crescente peso che viene dato ai risultati raggiunti piuttosto che ai tempi di lavoro può portare a un eccesso di ore lavorate? La retribuzione dovrà effettivamente essere uguale a quella di chi lavora sempre in azienda?

A queste domande il professor Arturo Maresca e l’avvocata Marina Capponi hanno dato risposte differenti. Ma, anche a fronte del fatto che la norma deve essere ancora approfondita in diversi aspetti, hanno concordato sull'opportunità di mettere a punto un modello di accordo che, come previsto dalla legge, deve essere sottoscritto dal datore di lavoro e il dipendente, prima dell'avvio dello smart working.

Con il documento viene disciplinato lo svolgimento dell'attività fuori dai locali aziendali, “anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore”. Devono essere anche individuati i tempi di riposo e il “diritto alla disconnessione”. Il modello di accordo, frutto del confronto di giuslavoristi che operano su “fronti opposti” potrebbe rappresentare il punto di equilibrio tra i diritti e gli interessi dell’azienda e quelli dei dipendenti.

Il video del dibattito

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