Contrattazione

L’apprendistato prevale sulla precedenza del lavoratore a termine

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

L’assunzione di apprendisti non integra la violazione del diritto di precedenza dei lavoratori con contratto termine. Tale è, in sintesi, la conclusione cui perviene il ministero del Lavoro con l’ interpello 2/2017 .

Il quesito, formulato da Confcommercio, era finalizzato a conoscere l’interpretazione ministeriale circa la finalità dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 81/2015 sul diritto di precedenza di un lavoratore a tempo determinato in due casi:
• se il datore di lavoro fa proseguire il rapporto a un apprendista, già in forza presso la stessa azienda, al termine del periodo formativo;
• se il datore di lavoro procede a una nuova assunzione, con contratto di apprendistato.

In merito alla prima ipotesi, il ministero sofferma la propria attenzione su definizione e finalità del contratto di apprendistato, in particolare quello professionalizzante, che si identifica come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, caratterizzato dall’obbligo - posto in capo al datore di lavoro – di impartire la formazione all’apprendista, al fine di consentirgli di acquisire le competenze necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro e una propria qualificazione professionale nell’ambito del piano formativo individuale.

La definizione porta alla conclusione che, ai fini del diritto di precedenza, il riferimento da farsi è al momento dell’assunzione dell’apprendista, che si realizza con l’attivazione del contratto di apprendistato, a nulla rilevando, pertanto, il termine del periodo di formazione che caratterizza soltanto la naturale prosecuzione del rapporto.

Più articolata è, invece, la risposta alla seconda ipotesi. Infatti il ministero premette innanzi tutto che, definito il contratto di apprendistato quale contratto subordinato a tempo indeterminato, appare corretto ritenere che anche le assunzioni con tale tipologia contrattuale possano rientrare nell’ambito del citato articolo 24 ai fini del diritto di precedenza.

Tuttavia, riportandosi al precedente interpello 8/2007 e alla successiva circolare 5/2013, il ministero ha ritenuto che, nel caso in cui il datore di lavoro debba procedere all’assunzione di un apprendista, non ricorre l’obbligo di precedenza qualora il lavoratore titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato, in virtù dei pregressi rapporti di lavoro, risulti già formato per la qualifica finale oggetto del contratto di apprendistato.

L’interpello non fa però alcun cenno alla condizione prevista, sempre dall’articolo 24 del Dlgs 81/2015, secondo cui il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto individuale di lavoro.

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