Contrattazione

Extra-Ue, confermati 15mila ingressi per formazione e tirocini

di Alberto Rozza

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2017, il decreto 24 luglio 2017 con il quale sono stati concessi, per il triennio 2017-2019, 7.500 ingressi a favore dei cittadini extracomunitari che intendono frequentare corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi e 7.500 ingressi per lo svolgimento di tirocini di formazione e d'orientamento in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.
Il decreto ministeriale conferma il contingente del triennio 2014-2016 anche se sono state utilizzate solo 4.524 quote su un totale di 15mila ingressi disponibili.
La determinazione del contingente originariamente era prevista dal Testo Unico per l'immigrazione annualmente (l'ultimo provvedimento, il Dm 16 luglio 2013, aveva determinato il contingente per il solo anno 2013 in diecimila ingressi), ma dopo la modifica disposta dal DL 76/2013 (L. 99/2013) è diventata triennale. Per legge il decreto deve essere emanato entro il 30 giugno, ma anche quest'anno l'adozione è avvenuta dopo la scadenza.
La pubblicazione del decreto ministeriale rappresenta non solo un'occasione, per lo straniero, per fare ingresso regolarmente in Italia, ma anche un'opportunità, per le aziende, di instaurare, al termine del periodo di tirocinio, un rapporto di lavoro, dato che il permesso per motivi formativi può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, sempre che si rientri nel limite delle quote stabilite dal decreto flussi per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo e assegnate a questa conversione. Per il 2017 queste quote sono state rispettivamente pari a 4mila per le conversioni in permessi per lavoro subordinato e 500 per le conversioni in permessi per lavoro autonomo, come previsto dal Dpcm 13 febbraio 2017 (in G.U. n. 60 del 13/03/2017).

La norma - Le fonti normative sono l'articolo27, lett. f) del T.U. sull'immigrazione (Dlgs 286/98) che prevede l'ingresso in Italia, al di fuori dei flussi, di persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e l'articolo 39-bis, comma 1, dello stesso provvedimento che consente l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio dei cittadini stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell'ambito del contingente annuale stabilito con decreto interministeriale.
Le norme hanno trovato attuazione nel Dpr 394/1999 e successive modificazioni, che, all'articolo 40, comma 9 lett. a), ha previsto che un cittadino extracomunitario possa svolgere in Italia un addestramento professionale attraverso un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale. A questo si aggiunge anche l'articolo 44bis, comma 5, sempre dello stesso Regolamento attuativo, che ha previsto la possibilità per lo straniero di fare ingresso nel territorio nazionale al fine di frequentare corsi di formazione professionale (organizzati da enti di formazione accreditati ex articolo 142, comma 1, lett. d), del Dlgs 112/98) finalizzati al riconoscimento di una qualifica o comunque alla certificazione delle competenze acquisite, purché lo stesso sia in possesso dei requisiti previsti per il rilascio di un visto d'ingresso per studio.

L'ingresso - Per l'avvio del tirocinio è necessario osservare la nuova procedura prevista dall'Accordo Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014 che ha approvato le linee guida, la modulistica e le modalità operative con le quali deve avvenire l'ingresso dei cittadini extracomunitari per motivi formativi.
Prima di tutto le Linee guida prevedono che il tirocinio non possa avere una durata inferiore ai 3 mesi (salvo casi particolari che possono giustificare un periodo inferiore) e massima superiore ai 12 mesi, comprese le proroghe.
Così come avviene per i tirocini avviati con i cittadini italiani (le Linee Guida sono state approvate con l'accordo del 25 maggio 2017 tra Stato, Regioni e Province autonome) anche per quelli attivati con i cittadini non comunitari è necessario l'intervento di soggetti promotori e soggetti ospitanti previsti dalle singole Regioni (o Province autonome).

Soggetti Promotori - Le Regioni e Province autonome individuano i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati, che possono promuovere i tirocini e tra questi rientrano (ferma restando la facoltà della legislazione regionale di modificare o integrare):
- le università e le scuole superiori (pubbliche e private) abilitate al rilascio di titoli di studio con valore legale;
- i servizi per l'impiego e le agenzie regionali per il lavoro;
- i centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento;
- le comunità terapeutiche e cooperative sociali, servizi di inserimento lavorativo per disabili, istituzioni formative private non a scopo di lucro, sulla base di specifica autorizzazione regionale;
- i soggetti autorizzati alla intermediazione dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del Dlgs 276/2003.
Il ministero del Lavoro può promuovere, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, speciali programmi e sperimentazione, anche per il tramite dei propri enti.
Il soggetto ospitante, ossia l'azienda presso cui verrà effettuato il tirocinio, oltre ai consueti obblighi, è tenuto anche a fornire allo straniero vitto e alloggio, nonché a pagare le spese di viaggio in caso di rimpatrio coattivo. Restano salve eventuali diverse pattuizioni prese con il soggetto promotore.
Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività formative per le quali non è necessario un periodo formativo, né per professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata.
L'aver frequentato all'estero un corso di lingua italiana può rappresentare un indice della sussistenza del requisito previsto dalla legge che richiede il completamento di un percorso di formazione professionale.
Durante il tirocinio devono essere previsti corsi finalizzati alla conoscenza della lingua italiana a livello A1 e l'acquisizione di competenze relative all'organizzazione e sicurezza sul lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese.
Al fine di poter attivare il tirocinio con un soggetto straniero, il soggetto promotore deve inoltrare apposita istanza all'ufficio regionale competente con allegato il progetto formativo e la convenzione siglata con il soggetto ospitante.
Se tutte le condizioni sono rispettate la regione rilascia il visto (nulla osta) sul progetto formativo.
Il soggetto promotore/ospitante è tenuto a trasmettere tutta la documentazione allo straniero affinché richieda il visto d'ingresso all'Ambasciata o Consolato italiani presenti nel Paese extracomunitario.
La richiesta del visto d'ingresso da parte dell'interessato alle Rappresentanze diplomatiche italiane avviene nel rispetto dei limiti del contingente triennale determinato in 15mila quote, anche per il triennio 2017-2019, dal decreto ministeriale 24 luglio 2017.
Alla richiesta del visto il tirocinante deve unire il passaporto, copia della convenzione e del progetto validati.
Ottenuto il visto d'ingresso, lo straniero dovrà richiedere entro otto giorni al Questore della Provincia in cui si trova il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio. Una volta ritirato quest'ultimo il tirocinio deve essere attivato entro i 15 giorni successivi.
Il soggetto ospitante è tenuto a comunicare l'attivazione (ma anche la cessazione, la proroga e l'eventuale trasformazione) del tirocinio per via telematica con il modello Unilav, ai sensi del Dl 510/1996 (Legge 608/1996).

La conversione - Come ricordato all'inizio, una volta concluso il periodo di tirocinio, il cittadino straniero può richiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in motivi di lavoro subordinato (con il Modello VA), sempre che il datore di lavoro presso cui il tirocinio viene svolto o altro datore di lavoro siano disposti ad assumere il tirocinante con un regolare contratto di lavoro, oppure in permesso di lavoro autonomo (con il Modello Z) se lo straniero intende avviare un'attività in proprio. Tali conversioni sono possibili solo nei limiti della quota stabilita con il decreto flussi per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo.

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