Contrattazione

L’apprendistato di alta formazione a Bolzano

di Josef Tschöll

Tradizionalmente a Bolzano l'apprendistato vanta da sempre un ruolo molto forte, essendo presente una grande sensibilità per l'occupazione giovanile. Questo è anche una conseguenza della vicinanza della provincia autonoma con la Germania, l'Austria e la Svizzera. Paesi, quest'ultimi, che si sono dotati da tempo con un sistema di apprendistato (duale) e che garantisce bassi tassi di disoccupazione giovanile. Anche la provincia autonoma di Bolzano non conosce il problema della disoccupazione giovanile.
A Bolzano è, dunque, ben radicato e di importanza centrale l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (con il suo sistema duale). Dopo un calo del numero dei rapporti di apprendistato stipulati negli ultimi anni, da quest'anno le cifre sono di nuovo in crescita. Un risultato che è anche frutto delle misure inserite e attuate con il “patto per l'apprendistato” stipulato tra la Provincia Autonoma di Bolzano e le parti sociali. Una forte crescita si è registrata anche per i rapporti di apprendistato professionalizzante (nel 2016 ca. 1.200 contratti, di cui circa 230 contratti stagionali per gli assistenti maestri di sci). Sconta, invece, una esistenza all'ombra l'apprendistato di alta formazione e ricerca, dove nel 2017 sono stati stipulati solamente 10 contratti di apprendistato (fonte: Ufficio osservazione mercato del lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano). Anche negli anni precedenti le cifre si sono attestate su questi livelli assai bassi. Questo nonostante che il quadro normativo sia oramai certo e Bolzano abbia una propria Università (LUB - Libera Università di Bolzano) dove è centrale il fattore lingue (si insegna in tre lingue: tedesco, italiano e inglese). Stupisce anche che una realtà solitamente molto virtuosa non riesca a cogliere le opportunità offerte dall'apprendistato di terzo livello. In una provincia dove le aziende fanno fatica a trovare personale qualificato con le necessarie competenze linguistiche, dovrebbero avere un maggiore interesse a puntare sugli studenti e inserirli in azienda anche già durante il percorso degli studi.

L'accordo territoriale per l'apprendistato di alta formazione. Come citato in precedenza il quadro normativo sull'apprendistato di terzo livello è certo (inserito nel D.Lgs. n. 81/2015 e in precedenza nel T.U. dell'apprendistato – D.Lgs. n. 167/2011) e anche le parti sociali hanno stipulato un accordo territoriale per disciplinare la materia. La legge provinciale sull'apprendistato (art. 21, l. p. n. 12/2012) non contiene, invece, una disciplina specifica.

peraltro, le parti sociali e la Libera Università di Bolzano hanno già stipulato un primo accordo per l'apprendistato di alta formazione il 21 maggio 2007. L'accordo è stato poi ampliato e rivisto l'anno scorso (il 25 agosto 2016) da Assoimprenditori e i quattro sindacati (ASGB, AGB/CGIL, SGBCISL e UIL-SGK). In particolare è stato adattato al nuovo quadro normativo (D.Lgs. n. 81/2015) e inserito anche il percorso per scienze e tecnologie informatiche.

L'accordo consente di conseguire (contemporaneamente all'inserimento lavorativo in azienda) la laurea di primo livello in “Ingegneria logistica e della produzione” o “Scienze e Tecnologie Informatiche” o in ulteriori attivandi corsi di laurea della LUB. L'ambito di applicazione è ristretto alle aziende iscritte presso Assoimprenditori e agli studenti regolarmente iscritti alla LUB in uno dei due (o futuri) percorsi di studio.
Per facilitare il percorso gli studenti saranno affiancati da un tutor aziendale, un tutor universitario e potranno contare sull'assistenza di un coordinatore di progetto.

Programma e durata. Gli studenti in attività alterneranno così periodi dedicati all'attività presso l'azienda a periodi di formazione presso l'istituto formativo LUB (comprendenti la frequenza alle lezioni) nei limiti previsti dall'accordo e secondo la seguente scansione temporale:

Giugno 2017 Settembre 2017 - Azienda 4 mesi
Ottobre 2017 Gennaio 2018 - Formazione università 4 mesi
Febbraio 2018 Maggio 2018 - Formazione azienda 4 mesi
Giugno 2018 Settembre 2018 - Azienda 4 mesi
Ottobre 2018 Gennaio 2019 - Formazione azienda 4 mesi
Febbraio 2019 Maggio 2019 - Formazione università 4 mesi
Giugno 2019 Settembre 2019 - Azienda 4 mesi
Ottobre 2019 Maggio 2020 - Formazione azienda 8 mesi


In considerazione della particolarità del percorso formativo, la durata del corso di laurea è prolungata rispetto alla durata tradizionale dei cennati corsi, portandolo a quattro anni. La durata del rapporto di apprendistato è di 36 mesi (da giugno del primo anno di corso a maggio del quarto anno). Il primo anno di Università, da ottobre a maggio, prima del primo ingresso in azienda, è dedicato alla selezione dei candidati e quindi all'accoppiamento degli studenti con le aziende aderenti.
Il periodo di prova è pari a 3 mesi di lavoro effettivo prestato in azienda.

Orario di lavoro e retribuzione. L'accordo stabilisce che gli studenti in attività dovranno rispettare durante i periodi di lavoro in azienda l'orario di lavoro vigente nell'unità produttiva o comunque disciplinato dal C.C.N.L. di settore. Nei periodi di solo studio presso l'università, gli studenti saranno tenuti ad una presenza, comprese le ore effettive di lezione, di otto ore al giorno per cinque giorni alla settimana (40 ore settimanali o quelle previste dal C.C.N.L. di riferimento). La presenza degli studenti sarà documentata su appositi registri presenza. I periodi di frequenza e di studio collettivo in università rientrano a tutti gli effetti nell'orario di lavoro che, in conformità ai principi dell'istituto dell'apprendistato, è dedicato alla formazione teorica.
Ciascun studente in attività percepirà, indipendentemente dal C.C.N.L. vigente in azienda, la medesima retribuzione. La retribuzione mensile lorda, erogata per 13 mensilità annue, crescerà proporzionalmente alle professionalità acquisite secondo i seguenti scaglioni:
- 1° anno: 800,00 euro;
- 2° anno: 900,00 euro;
- 3° anno: 1.000,00 euro.
La retribuzione è dovuta anche per i periodi di formazione presso l'istituzione formativa LUB nonché presso l'azienda, essendo così migliorativo rispetto agli accordi stipulati a livello nazionale e secondo quanto previsto dall'art. 45, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015.

Trasferimento in altra azienda. L'accordo consente anche di poter cambiare il datore di lavoro. Qualora lo studente intenda proseguire il percorso duale con un'altra azienda, dovrà preventivamente concordare con l'università il nuovo percorso formativo. Il trasferimento dovrà essere comunque comunicato all'azienda con un preavviso di almeno tre mesi.
Recesso e periodo di preavviso. L'intesa contiene anche una disciplina laddove i risultati di studio o lavoro conseguiti siano insoddisfacenti. Tale valutazione sarà demandata al concorde giudizio del tutor aziendale e del tutor accademico, previa informativa alla rappresentanza sindacale unitaria. Nelle aziende prive di tali organismi saranno informate le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo. Qualsiasi provvedimento sarà comunque da espletarsi nel pieno rispetto delle vigenti norme di legge e con un preavviso minimo di un mese.
Il periodo di preavviso per recedere dal contratto è stato stabilito in 15 giorni.

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