Apprendistato professionalizzante
Secondo l’articolo 30 (apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere) del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da studi professionali CONFPROFESSIONI l’apprendistato professionalizzante e di mestiere non è ammesso per le qualifiche del livello 5°. Nell’ipotesi l’apprendista venga assunto con l’obiettivo della qualificazione al 4° livello, il relativo inquadramento durante il periodo di apprendistato dovrà essere al medesimo livello. Lo stesso dicasi per la retribuzione, anche se per quest’ultima il valore sarà determinato attraverso l’applicazione delle seguenti percentuali: - 70% della retribuzione prevista per il 4° livello per i primi 12 mesi di apprendistato; - 85% della retribuzione prevista per il 4° livello per i successivi 12 mesi di apprendistato; - 93% della retribuzione prevista per il 4° livello per i 12 mesi di apprendistato finali.