Contrattazione

Compenso minimo di 8 ore per il lavoro occasionale a cavallo della mezzanotte

di N.T.

Se una prestazione di lavoro occasionale inizia alle ore 22 e termina alle ore 2 del giorno successivo, il committente, nella piattaforma telematica Inps, deve registrare due prestazioni di lavoro e corrispondere almeno 36 euro per ognuna.

Questa l’indicazione fornita dall’Inps ai consulenti del lavoro, in risposta a un quesito, come reso noto dal sito del loro Ordine. In particolare è stato chiesto se, a fronte di una prestazione che inizia alle 22 e termina alle 2 del giorno seguente, il committente deve registrare una prestazione di durata di 4 ore per ciascuna delle due giornate, per un totale di 8 ore.

Secondo l’istituto di previdenza devono essere registrate due prestazioni con l’indicazione della durata effettiva per ciasuna delle due giornate, a fronte però di un compenso minimo di 36 euro per ognuna, equivalente a 4 ore di lavoro, come previsto dalla normativa (articolo 54 bis, comma 17, del decreto legge 50/2017). Per la precisione la norma parla di compenso non inferiore a 36 euro «per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata»

Quindi, nel caso specifico, a fronte di 4 ore di lavoro effettivo continuativo se ne devono retribuire 8. Una situazione in cui si potrebbero trovare, per esempio, gestori di bar, ristoranti-pizzerie, locali notturni che risulterebbero quindi penalizzati dall’interpretazione della norma fornita dall’Inps.

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