Contrattazione

La responsabilità solidale senza rete nel cambio appalto

di Enzo De Fusco

Il meccanismo della responsabilità solidale si applica anche in caso dicambio di appalto (si veda «Ill Sole 24 Ore» del 23 ottobre).

Più conosciuta in questi anni è la responsabilità solidale nella filiera degli appalti tra committente, appaltatore e subappaltatore (articolo 29, comma 2, del Dlgs 276/03): vale a dire, quando un’azienda decide volontariamente di esternalizzare parte della sua attività scegliendo l’impresa cui affidarla. In questo caso la scelta del legislatore è sembrata coerente poiché l’esternalizzazione porta con sé una responsabilità di presidio della correttezza gestionale della filiera soprattutto se nella parte di azienda sono presenti dei lavoratori.

Tuttavia, nel tempo la discussione su questo punto si è sviluppata poiché il legislatore, nell’attribuire la responsabilità solidale tra appaltante e appaltatore, non ha fornito gli strumenti idonei affinché l’appaltante potesse svolgere un adeguato controllo. Così facendo le imprese, soprattutto quelle virtuose, sono state esposte economicamente senza un adeguato sistema di difesa giuridico. Questa difesa l’hanno dovuta sviluppare in autonomia, utilizzando l’unico strumento che hanno di collegamento con l’appaltatore: il contratto d’appalto. Oggi proprio le imprese virtuose sottoscrivono contratti d’appalto molto più rigidi, in cui si ammettono azioni maggiormente incisive fino a sospendere i corrispettivi se non sono fornite le prove di pagamento delle retribuzioni e dei contributi. E nelle situazioni più complesse hanno anche istituito uffici preposti ai controlli degli appaltatori.

Nel cambio appalto la responsabilità solidale è stabilità dal comma 3 dell’articolo 29 come effetto collaterale dell’applicazione della nuova disciplina del trasferimento di azienda (legge 122/16). Questo vuol dire che, in presenza di una clausola sociale, l’azienda che subentra è tenuta ad acquisire il personale del precedente appaltatore (quasi sempre) e, in base all’articolo 2112 del Codice civile, se quest’ultimo non ha pagato tutte le retribuzioni, è responsabile in solido il nuovo appaltatore.

Normalmente il cambio appalto è frutto di una competizione dove ogni imprenditore fa la propria proposta economica spesso al limite della redditività. Le aziende che partecipano non hanno alcun collegamento, né giuridico, né contrattuale (né possono averlo); anzi, spesso sono concorrenti nel mercato di riferimento e tra loro potrebbero pendere anche delle liti giudiziarie. In questo contesto, non sarà difficile che le imprese meno virtuose in vista di una perdita dell’appalto smettano di pagare le retribuzioni dei lavoratori (o parte di esse), nella consapevolezza che chi arriverà dopo sarà costretto a corrispondere quanto dovuto.

Quali i sistemi di controllo che si possono adottare rispetto a questa situazione? Se la scelta legislativa è di attribuire all’impresa la responsabilità solidale, il legislatore è necessario che preveda anche gli strumenti legislativi idonei affinché l’impresa possa verificare preventivamente ed eventualmente denunciare le irregolarità di cui è chiamata a rispondere in solido.

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