L'esperto rispondeContrattazione

Contratto a termine e somministrazione, computo

di Braghin Massimo

La domanda

Si chiede se un'azienda metalmeccanica dopo aver raggiunto i 36 mesi sommando contratti a termine e contratti in somministrazione con lo stesso lavoratore, può continuare ad utilizzare, solo con contratto di somministrazione tramite agenzia interinale, lo stesso lavoratore con medesime mansioni. Es: Azienda A assume il lavoratore con contratto a termine 13 mesi e in missione con somministrazione 23 mesi; successivamente, nel silenzio del CCNL, è possibile utilizzare lo stesso lavoratore solo con contratto di somministrazione avendo superato il limite dei 36 mesi? grazie

L’art. 19 comma 2 del D. Lgs. 81/2015 prevede che fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Pertanto raggiunti i 36 mesi complessivi tra contratto a termine e somministrazione, non sarà possibile utilizzare lo stesso lavoratore solo con contratto di somministrazione per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale avendo superato il limite massimo consentito. E’ possibile invece, come previsto dal comma 3 dell’art. 19 del D. lgs. 81/2015, la stipula di un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, presso l’I.T.L. competente per territorio.

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