L'esperto rispondeContrattazione

Naspi e tirocini formativi o di inserimento

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

In tema di cumulabità NASPI con alcune tipologie di reddito la circolare Inps 174/2017 si esprime in relazione ai redditi derivante da borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale, prevedendo per questi la cumulabilità con l'indennità Naspi e nessun obbligo di comunicazione all'Inps. Non sembra trattare le indennità di partecipazione per tirocini formativi (durata massima 6 mesi per neodiploati o neolaureati) e per quelli di inserimento/reinserimento (durata massima 12 mesi per soggetti disoccupati/ inoccupati). Nei confronti di questi tirocini cos'è previsto in tema di cumulabilità con la NASPI?

Le linee guida del 25 maggio 2017 in materia di tirocini formativi, di orientamento e di inserimento/reinserimento lavorativo, ribadiscono che il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, consistente in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione che non si configura come un rapporto di lavoro. Pertanto, non costituendo tali tirocini attività lavorativa, le relative indennità, pur essendo assimilate sotto il profilo fiscale ai redditi di lavoro dipendente, sono compatibili e cumulabili con l’indennità NASpI ed il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all'INPS comunicazioni relative all'attività e alle relative remunerazioni (come precisato nella circolare richiamata dal gentile lettore).

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