Contrattazione

Niente retribuzione di risultato per i “facenti funzione”

di Mauro Pizzin

Nel lavoro pubblico la retribuzione di risultato per lo svolgimento di funzioni dirigenziali superiori alla qualifica rivestita, sia pure limitata alla parte fissa, non spetta al sostituto per il solo fatto di avere svolto tali funzioni, in quanto tale erogazione è connessa alla verifica dei risultati di gestione.


Lo ha sottolineato la Cassazione con la sentenza n. 4622/18, depositata ieri, in cui la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul caso di una lavoratrice impiegata presso il Commissariato di Governo per la provincia di Trento, che sosteneva di essere stata incaricata dal settembre 2005 di sostituire un dirigente trasferito in altra sede durante l'attesa dell'assegnazione di un dirigente contrattualizzato. Il Tribunale di Trento, a cui la lavoratrice era ricorsa, aveva riconosciuto le sue ragioni e determinato il credito spettante, decisione confermata dalla Corte d'appello del capoluogo trentino.


Nel ricorrere ai giudici di legittimità il ministero dell'Interno ha contestato il riconoscimento della retribuzione di risultato, mettendo in evidenza come l'articolo 44, comma 3, del ccnl del personale dirigente dell'Area 1, 1998-2001, Comparto ministeri, stabilisca che la retribuzione di risultato, comprensiva della quota fissa minima di cui si compone, è erogata solo a seguito della positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi previamente determinati a cui la stessa è correlata. Nel caso specifico – secondo la difesa dello Stato – non essendo stato attribuito alla lavoratrice alcun incarico dirigenziale, con i relativi obiettivi individuali, non poteva la stessa essere sottoposta alla valutazione prevista dall'articolo 21 del Dlgs 165/2001, la quale costituisce il presupposto normativo e contrattuale anche per la corresponsione della retribuzione di risultato.


Una tesi accolta dalla Cassazione, la quale, citando i contratti collettivi per il personale dirigenziale del comparto ministeri a partire dal 1998, ha sottolineato come tutti gli accordi “stabiliscono che la retribuzione di risultato può essere erogata solo a seguito di preventiva, tempestiva determinazione degli obiettivi annuali”. La retribuzione in questione, in definitiva, non poteva che essere correlata all'affettivo raggiungimento, anche sotto il profilo qualitativo, da parte del dirigente, degli obiettivi preventivamente determinati: un ragionamento che a maggior ragione vale anche nel caso di un “facente funzioni”.

La sentenza n. 4622/18 della Corte di cassazione

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