Contrattazione

Nuovi limiti, controlli e indennità per i tirocini in Campania

di Mario Gallo


Il D.G.R. 20 febbraio 2018, n. 103, con il quale la Regione Campania ha riformato la disciplina sui tirocini extracurricolari recependo, così, le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” contenute nell'Accordo Stato – Regioni 25 maggio 2017, Rep. n. 86 /CSR introduce anche altre importanti previsioni.

Calcolo dei limiti numerici: vanno inclusi anche i lavoratori in somministrazione
Altre importanti modifiche sono state apportate alla disciplina sul calcolo dei limiti numerici e la premialità di cui all'art. 26 del Regolamento, con l'inserimento dei lavoratori in somministrazione presenti in azienda nel computo totale sui tirocini attivabili contemporaneamente; di conseguenza il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è correlato al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato, come detto anche in somministrazione, in forza presso il soggetto esclusi gli apprendisti.
Per quanto, invece, riguarda i limiti numerici si osservi che nel caso delle micro imprese fino a 15 dipendenti i limiti numerici sono i seguenti: nelle unità operative con dipendenti da 0 a 5, un tirocinante; nelle unità operative con dipendenti da 6 a 10, due tirocinanti; nelle unità operative con dipendenti da 11 a 15, tre tirocinanti ( ).

Indennità di partecipazione e parità di trattamento
Ulteriore innovazione di rilievo riguarda l'importo dell'indennità di partecipazione; per effetto delle modifiche apportate all'art. 26-ter del Regolamento l'importo minimo mensile è passato dai “vecchi” 400 euro a 500 euro mensili; tale indennità forfettaria è ancorata, però, alla partecipazione attiva del tirocinante al progetto di tirocinio pari ad almeno il 70% su base mensile, e laddove la partecipazione percentuale sia inferiore l'indennità di partecipazione potrà essere erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio.
Sul piano fiscale l'indennità di partecipazione ha natura di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente ma non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante; inoltre, al tirocinante deve essere assicurata una non meglio precisata parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio, quindi, può usufruire di altre eventuali agevolazioni ossia dei servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.

Controlli sui tirocini e sanzioni
Nel riformato Regolamento è prevista, inoltre, anche un'intensificazione dei controlli mirati sull'uso distorto dell'istituto, con sanzioni stabilite per ogni forma di abuso dello strumento; in particolare è previsto il monitoraggio dei tirocini formativi attivati ai fini della verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, dell'accertamento in itinere del percorso formativo e della rilevazione ex post dell'impatto occupazionale da essi determinato.
Nei controlli sarà posta particolare attenzione nella rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto, quali ad esempio: reiterazione del soggetto ospitante a copertura di una specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al PFI; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso o licenziato; incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.
Per quanto, invece, riguarda le sanzioni occorre sottolineare che la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione da parte del soggetto ospitante fa si che la convenzione di tirocinio di cui all'art. 27-bis costituisce titolo in favore del tirocinante per la riscossione anche coattiva di ogni suo credito; in tale caso, inoltre, il soggetto inadempiente sarà passibile di una sanzione amministrativa di ammontare pari a quello dell'indennità non erogata, con un minimo di euro mille e un massimo di euro seimila.

Gradimento dello stageur
Da rilevare, inoltre, che il tirocinante dovrà di esprimere anche il proprio giudizio al termine del percorso, compilando il questionario di gradimento relativo all'esperienza di tirocinio svolta, secondo il format predefinito dalla Regione.
Appare evidente la finalità di tale disposizione: monitorare la capacità di accoglienza del soggetto ospitante, ma anche rilevare possibili distorsioni durante l'esperienza.

Esclusioni e Garanzia Giovani
Non resta, infine, che fare osservare che come in precedenza il Regolamento non riguarda i tirocini curriculari, i tirocini transnazionali svolti all'estero, i tirocini per la pratica professionale e per l'accesso alle professioni ordinistiche.
Viceversa fanno parte dei tirocini extracurriculari oggetto del Regolamento anche quelli rientranti nel programma nazionale Garanzia Giovani, la cui regolamentazione specifica sarà contenuta nella c.d. fase due in corso di definizione, e per la quale secondo fonti regionali lo stanziamento ammonterebbe a 221 milioni di euro fino al 2020.

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