L'esperto rispondeContrattazione

Collaborazioni occasionali

di Rossella Quintavalle

La domanda

Vorrei sapere se è ancora possibile fare i contratti di collaborazione occasionale applicando la ritenuta d'acconto del 20% e per quali tipologie di lavoro è ancora applicabile. Ho provato ad attivare i voucher ma la procedura è molto lunga ed in alcuni casi ho la necessità di sostituire dei lavoratori per pochi giorni. Ad esempio il titolare della farmacia che non ha dipendenti si è ammalato, in questo caso non potendo chiudere l'attività ha trovato un sostituto per una settimana, lo stesso è successo per l'unico dipendente di un'azienda che si è ammalato e per pochi giorni poteva mandare un sostituto. In questi casi è possibile utilizzare la prestazione occasionale senza dover ricorre al voucher che richiede 20 giorni per l'attivazione?

Occorre precisare in premessa che il termine “occasionale” utilizzato dal legislatore per denominare la nuova tipologia di prestazione lavorativa che sostituisce i voucher, ha tratto un po’ in confusione facendo perdere la distinzione tra il “lavoro autonomo occasionale” ex articolo 2222 c.c. e il nuovo “contratto di prestazione occasionale” di cui all’articolo 54bis del D.L. 24 Aprile 2017 n. 50 convertito in legge 96 del 21/6/2017. Il lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c., con applicazione della ritenuta di acconto del 20% non è mai tramontato ed è tutt’ora possibile e senza limiti di importo, ad eccezione della soglia dei 5.000 euro annui oltre la quale si applica la contribuzione INPS Gestione separata. Per rispondere al quesito, tale lavoro autonomo occasionale, si realizza quando una persona si obbliga a compiere nei confronti del committente dietro un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. I caratteri essenziali dunque sono: a) prestazione di lavoro a carattere prevalentemente personale del collaboratore; b) assenza di vincolo di subordinazione; c) corresponsione di un corrispettivo; d) l’oggetto della prestazione deve consistere in un'opera o un servizio. A differenza del lavoro subordinato, oggetto dell’obbligazione è il risultato finale e non la prestazione intesa nella sua dimensione oraria, ed il rischio fa capo al prestatore d’opera stesso; manca altresì la soggezione del prestatore al potere gerarchico non essendo ipotizzabile un potere direttivo e disciplinare da parte del committente. L’impegno è “prevalentemente proprio” e non “esclusivamente” come invece è richiesto nel rapporto di lavoro subordinato. Il lavoro deve essere svolto dunque in effettiva autonomia, non devono quindi rilevarsi indici di subordinazione: ad esempio, le modalità di esecuzione della prestazione organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro (etero-organizzazione), sono un chiaro indizio di assenza di autonomia. Questa forma va evitata se si vuole sostituire, anche per pochi giorni, un dipendente. Diverso è il caso del contratto di prestazione occasionale (ex voucher) mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di orari e compensi fissati dalla legge (4 ore giornaliere di lavoro - minimo 36 euro - anche nel caso di prestazioni di durata inferiore), nel rispetto dei riposi giornalieri, delle pause e dei riposi settimanali di cui al D.lgs. n. 66/2003, e dopo aver analizzato i divieti all’utilizzo. Con questa tipologia di prestazione l'azienda committente può beneficiare di una prestazione non continuativa nella completa legalità, con copertura assicurativa Inail, sempre che non abbia un organico superiore ai cinque dipendenti a tempo indeterminato. La sostituzione del titolare della farmacia con una collaborazione occasionale ex art. 2222 c.c., è un’ipotesi che non è configurabile rispetto all’esercizio di attività professionale da parte di un soggetto iscritto in un Albo. Si ricorda che l’iscrizione in albi professionali è indice assoluto di abitualità e colui che esercita un’attività libera professionale, oggetto di riserva di legge, non può rendere prestazioni occasionali ma è tenuto ad aprire partita IVA, anche se intende svolgere una prestazione occasionale singola. La soluzione ottimale sarebbe un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Una soluzione più immediata, in ambo i casi proposti, può essere sicuramente l’utilizzo di un contratto di somministrazione.

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