L'esperto rispondeContrattazione

Stabilizzazione di partita Iva con l’apprendistato professionalizzante solo con mansioni diverse

di Paolo Rossi

La domanda

In base all’articolo 54 del Dlgs 81/2015 si può stabilizzare oggi una partita Iva, con un contratto di apprendistato professionalizzante?

L’articolo 54 citato dal lettore è inserito tra le disposizioni finali di una delle norme attuative della riforma conosciuta come Jobs Act, la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni”. Nello specifico, la norma ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2016, una procedura finalizzata a «promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo». I datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita Iva con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, possono godere di alcuni effetti riguardanti l'estinzione di illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro. La norma richiede il rigido rispetto di una particolare procedura che tuttavia può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti (Ministero del Lavoro, circolare 3/2016). Tornando al quesito del lettore, certamente è possibile utilizzare la procedura con riguardo a un pregresso rapporto di lavoro autonomo con partita Iva. Per far questo, in base al comma 1 dell’articolo 54, il datore di lavoro deve procedere alla «assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato» del lavoratore con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo. La norma, quindi, consente solo l’utilizzo di un «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato», nel quale ambito può essere classificato anche il contratto di apprendistato professionalizzante (ex articolo 41, comma 1, lettera b), del Dlgs 81/2015). In linea teorica, dunque, la risposta al quesito del lettore è positiva, benché presupporrebbe ulteriori approfondimenti sulla valutazione della mansione/qualifica per la quale si intende assumere il candidato apprendista. Tenuto conto che il lavoratore svolgeva a favore del committente/datore di lavoro un lavoro autonomo con partita Iva, quindi in forma professionale e organizzata, l’apprendistato professionalizzante potrebbe considerarsi legittimo solo qualora la mansione/qualifica assegnata all’apprendista riguardi professionalità del tutto diverse da quelle già possedute dal lavoratore autonomo stabilizzato.

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