Contrattazione

Autorizzazione preventiva e controlli a posteriori per i tirocini in Emilia Romagna

di Domenico Repetto

La giunta regionale dell'Emilia Romagna ha approvato una serie di modifiche alla disciplina regionale sui tirocini, alla luce sia dell'introduzione dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale, sia dell'esperienza dei quattro anni di attuazione della disciplina introdotta a recepimento delle linee guida del 24 gennaio 2013.

Le modifiche introdotte dalla giunta sono finalizzate a due fondamentali obiettivi:
- la qualificazione dei tirocini attraverso il controllo puntuale dei loro elementi ancor prima del loro avvio, la costituzione di un elenco dei soggetti che possono promuovere tirocini sul territorio regionale e il costante monitoraggio, anche qualitativo, dello strumento;
- il contrasto ai possibili utilizzi elusivi, con l'introduzione di un impianto sanzionatorio strutturato.

Viene inoltre introdotta una misura a tutela del tirocinante, per cui in caso di violazioni da parte del soggetto promotore e/o ospitante non può mai essere richiesto al tirocinante di restituire quanto percepito come indennità di partecipazione.
Vediamo, quindi, nel dettaglio alcune delle modifiche introdotte, la cui entrata in vigore è comunque soggetta alla successiva approvazione da parte dell'assemblea regionale.

Destinatari e durata
Il requisito fondamentale per accedere a un tirocinio consiste nell'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione. Viene stabilito il divieto di attivare tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate, per attività tipiche, ovvero riservate alla professione.
Il progetto di legge stabilisce che la durata massima prevista per i tirocini è di sei mesi. Per i tirocinanti con disabilità la durata massima è fissata a ventiquattro mesi, ma scende a 12 mesi se i tirocinanti sono:
• persone svantaggiate in base alla legge 381 del 1991;
• richiedenti nonché titolari di asilo e protezione internazionale o umanitaria e titolari di status di rifugiato e di protezione;
• vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari nonché in percorsi di protezione sociale;
• vittime di tratta ai sensi del Dlgs 24/2014.

Soggetti promotori
È prevista la costituzione di un elenco dei soggetti che potranno promuovere tirocini sul territorio regionale.

Qualificazione dei tirocini
Per garantire la correttezza e la conformità alla normativa dei tirocini, è introdotto un sistema di autorizzazione preventiva dei tirocini, che non possono avviarsi qualora la documentazione inviata risulti incompleta o non idonea.

Indennità di partecipazione
Viene confermato l'importo minimo mensile di 450 euro. Si prevede che la giunta regionale, con propria deliberazione, possa prevedere eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità.

Monitoraggio e sanzioni
Il monitoraggio qualitativo delle attività svolte sarà realizzato sulla base dei progetti formativi, a partire dalle qualifiche maggiormente utilizzate, dagli obiettivi formativi e dalle metodologie didattiche per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. Rispetto alla normativa precedente viene eliminata la sanzione pecuniaria per violazione dell'obbligo di invio di progetto formativo e convenzione prima dell'avvio del tirocinio.

Entrata in vigore
Le nuove disposizioni entreranno in vigore, dopo l'approvazione da parte dell'assemblea regionale, solo nel momento in cui i sistemi informativi regionali saranno in grado di supportare il nuovo impianto di controlli finalizzati e di autorizzazione preventiva. Il periodo transitorio consentirà inoltre di dare massima diffusione alle nuove disposizioni.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©