L'esperto rispondeContrattazione

Periodo di preavviso per il licenziamento dell’apprendista

di Roberta Di Vieto, Marco Di Liberto

La domanda

Salve, ho un apprendista assunto ante D.Lgs 81/2015 e scadente nel 2018. Si applica la normativa prevista dal decreto 81/2015 o quella del D.lgs 276/2003. Quindi il periodo di preavviso deve terminare prima della scadenza del contratto o dalla scadenza del contratto? Grazie.

Occorre premettere che la disciplina del contratto di apprendistato è variata nel corso del tempo, poiché tale istituto è stato regolato dapprima dal Decreto Legislativo n. 276/2003, in seguito è stato disciplinato dal Testo Unico in materia di apprendistato di cui al Decreto Legislativo 267/2011, ed oggi è regolato dagli articoli da 41 a 47 del D.Lgs. n. 81/2015. Il D.Lgs. 81/2015 prevede quale disciplina si applichi ai rapporti di apprendistato sorti prima del 25 giugno 2015 ed ancora in corso a seguito di tale data solo in relazione a due particolari fattispecie: i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale in essere alla suddetta data, che possono essere prorogati fino ad un anno qualora alla loro scadenza l’apprendista non abbia conseguito i titoli di studio (art. 55, comma 2-bis, D.Lgs. n. 81/2015); i rapporti di apprendistato instaurati nelle regioni, nelle province autonome e nei settori in cui le norme in materia di cui al D.Lgs. 81/2015 non siano immediatamente operative (art. 47, comma 5, D.Lgs. n. 81/2015), per i quali si applica la disciplina previgente. Il D.Lgs. 81/2015 non prevede ulteriori norme transitorie che regolino casi diversi da quelli sopra indicati e non risultano pronunce giurisprudenziali sul punto. Pertanto, in assenza di diverse indicazioni normative o giurisprudenziali, si ritiene che se il rapporto di apprendistato instaurato prima del 25 giugno 2015 ricade in una delle ipotesi sopra indicate, tale rapporto sarà disciplinato dal Testo Unico in materia di apprendistato, ed in caso contrario, tale rapporto sarà regolato dal D.Lgs. 81/2015. Per quanto attiene alla decorrenza del periodo di preavviso di cui al quesito, l’art. 42, comma quarto, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che al termine del periodo di apprendistato le parti possano recedere dal contratto ai sensi dell’articolo 2118 c.c., con preavviso decorrente dal medesimo termine, mentre la disciplina previgente (art. 2, comma 1, lett. m, del D.Lgs. n. 167/2011) prevedeva che il periodo di preavviso decorresse dal termine del periodo di formazione. Poiché il contratto di apprendistato è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, caratterizzato da un periodo formativo finalizzato, appunto, alla formazione e all’occupazione giovanile, una volta esaurito il periodo di formazione (denominato periodo di apprendistato dalla nuova disciplina e periodo di formazione dalla norma previgente) senza che le parti abbiano esercitato il diritto di recesso, il rapporto prosegue alla stregua di un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Diversamente, qualora una delle parti receda dal rapporto di lavoro al termine del periodo formativo previsto nel contratto, il contratto di apprendistato cesserà di produrre effetti al termine del periodo di preavviso. Pertanto, a prescindere dalla specifica norma che disciplina il rapporto di apprendistato nel caso in esame, in caso di recesso da tale rapporto al termine del periodo di formazione, il periodo di preavviso contrattualmente previsto decorrerà dal termine di tale periodo formativo e dalla data in cui una delle parti abbia esercitato il diritto di recesso.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©