L'esperto rispondeContrattazione

Proroga contratto intermittente

di Di Martino Carmela

La domanda

E' possibile la proroga di un contratto a chiamata a tempo determinato senza obbligo di risposta? In caso affermativo quali limiti sono applicabili?

Il contratto di lavoro intermittente, anche detto a chiamata, rappresenta una particolare tipologia di contratto di lavoro subordinato per prestazioni di lavoro discontinue o intermittenti, che è possibile utilizzare nelle ipotesi disciplinate dalla contrattazione collettiva o dalla legge. Tale contratto di lavoro, disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 (articoli dal 13 al 18), è consentito soltanto in presenza di determinati requisiti: oggettivo relativo alla attività; soggettivo del lavoratore relativo alla sua età. Fatta eccezione per i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, in ogni caso ciascun lavoratore può svolgere attività di lavoro intermittente con il medesimo datore di lavoro per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. A tal proposito si precisa che il conteggio delle prestazioni dovrà essere effettuato, a partire dal giorno in cui si chiede la prestazione, a ritroso di tre anni (si veda la Circolare 35/2015 del Ministero del Lavoro). Se tale limite viene superato il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Il contratto di lavoro intermittente può essere sia a tempo indeterminato che determinato. L'apposizione di una data di termine non implica l'applicazione della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (regolato agli articoli dal 19 al 29 dello stesso D.Lgs. 81/2015), nel quale, invece, non è presente la discontinuità della prestazione lavorativa e che sottostà a limiti diversi. Al lavoro intermittente a tempo determinato, dunque, non si applicano le limitazioni relative alle proroghe o successioni di contratti (in proposito si veda la risposta a interpello n. 72/2009 del Ministero del Lavoro), né rilevano le possibili diverse mansioni che possono essere state oggetto dei vari contratti intermittenti: il contatore dei 400 giorni di lavoro effettivo è unico a prescindere dalle mansioni. In risposta al quesito posto, dunque, si ritiene possibile la proroga del contratto di lavoro intermittente, ammesso che sussistano ancora i requisiti per la stipula del contratto e rispettato il limite dei 400 giorni di lavoro nel triennio qualora il datore lavoro non rientri nei settori turismo, pubblici esercizi e spettacolo.

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