L'esperto rispondeContrattazione

Apprendistato senza limiti di età

di Josef Tschoell

La domanda

Sono un Consulente del Lavoro ed ho provveduto, per conto di un mio cliente, ad assumere in apprendistato senza limiti di età, un lavoratore che beneficiava di un trattamento di disoccupazione, per il quale ho applicato la contribuzione previdenziale dovuta per gli apprendisti. Oltre alla contribuzione agevolata per 36 mesi non ho assoggettato al premio INAIL le retribuzioni del lavoratore. Non avendo riscontrato alcuna disposizione contraria vorrei sapere se il mio operato può ritenersi corretto.

Su questo particolare aspetto, ma con riferimento alla disciplina ancora contenuta nel Testo unico dell’apprendistato per i lavoratori assunti dalle liste di mobilità, l’Inail ha chiarito nella nota prot. n. 1100/2012 che “Da ultimo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpellato dall'Istituto in merito alla corretta interpretazione dell'art. 7, comma 4 del Decreto legislativo n. 167/2011, si è pronunciato nel senso dell'inapplicabilità ai premi INAIL del regime agevolativo previsto dalla Legge n. 223/1991, in caso di assunzione di lavoratori in mobilità con contratto di apprendistato.” L’attuale formulazione dell’art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015 limita il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge ai soli lavoratori beneficiari di indennità di mobilità. Di conseguenza si ritiene che per gli altri apprendisti, beneficiari di un trattamento di disoccupazione, trovano applicazione le agevolazioni contributive ordinarie come peraltro ribadito dall’Inps con il msg. n. 2243/2017. Deve pertanto ritenersi che le retribuzioni degli apprendisti beneficiari di un trattamento di disoccupazione non siano da denunciare all’Inail e il premio assicurativo è già compreso nella percentuale dovuta all’Inps.

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